martedì 22 marzo 2016

Modifiche al sistema di certificazione regionale

MODIFICHE ALL'APPLICATIVO INFORMATICO SACE
La deliberazione riporta infatti le determinazioni riguardanti l'entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge Regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di Prestazione energetica emessi.
A partire dal 1° aprile 2016 verranno quindi interamente applicate le disposizioni normative della DGR 1275/2015, così come modificate dalla citata DGR 304/2016. Conseguentemente l'applicativo informatico SACE verrà modificato prevedendo:
1. l'obbligo di inserimento dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio: la procedura di registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica sarà quindi modificata prevedendo obbligatoriamente il relativo data-input, che potrà avvenire:
• mediante file di interscambio in formato .xml (il cui standard è stato pubblicato alla pagina web http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/norme-e-atti-amministrativi/certificazione-energetica/certificazione-energetica-degli-edifici ;
• manualmente, digitando i dati richiesti nelle pagine di interfaccia appositamente predisposte.
2. l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 15,00 contestualmente alla registrazione di ciascun attestato nel sistema SACE: il pagamento del contributo sarà possibile con modalità on-line, attraverso la piattaforma PagoPA. Il sistema prevederà l'attivazione di un “portafoglio certificatore”, che potrà essere caricato secondo le specifiche esigenze. L'attestazione di avvenuto pagamento sarà riportata sul file .pdf dell'Attestato registrato.
Non sarà possibile portare a termine la registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica in assenza dell'inserimento dei dati di calcolo richiesti e del pagamento del contributo.
Al fine di consentire la implementazione delle modifiche sopra indicate, il funzionamento dell'applicativo software verrà sospeso dalle ore 16 di venerdì 31 marzo alle ore 8 di mercoledì 6 aprile: durante tale interruzione NON sarà possibile effettuare la registrazione di Attestati di Prestazione Energetica, né utilizzare le altre funzionalità del sistema.
Si raccomanda anche di portare a termine la registrazione di eventuali attestati in bozza: a partire dalla riattivazione del sistema operativo, infatti, TUTTI gli Attestati in bozza presenti nel data-base verranno annullati, e non sarà possibile recuperarli.
Vi informiamo infine che a partire dalla medesima data del 1° aprile l'Organismo Regionale di Accreditamento attiverà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di Prestazione energetica registrati nel sistema SACE, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
I controlli saranno realizzati nel rispetto delle previsione formulate dall'Allegato A-6 della DGR 1275/2015, così come corretta dalla DGR 304/2016. In particolare, sono previste due successive fasi di approfondimento:
1. verifiche di primo livello, di tipo documentale, condotte unicamente attraverso l’analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal Soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico SACE;
2. verifiche di secondo livello che prevedono la esecuzione della ispezione presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica.
Con l'occasione si ricorda, infine, che i Soggetti certificatori sono tenuti alla integrazione della propria anagrafica con la indicazione obbligatoria del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): a partire dal 1° aprile non sarà possibile portare a termine la registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica in assenza di tale indicazione.

mercoledì 30 settembre 2015

Termo è già pronto

Il software in uso (Namirial Termo) è già aggiornato alla normativa regionale in vigore da 1 ottobre 2015:


Novità Termo 3.2:
  • Aggiornato ai DM 26/06/2015 e alle FAQ in via di approvazione
    • Verifiche secondo DM requisiti minimi
    • Relazione tecnica (legge 10) secondo DM relazioni tecniche di progetto
    • Attestato di prestazione energetica secondo DM linee guida APE
    Esportazione XML con i dati APE
  • DGR regione Emilia Romagna
    • Aggiornato a DGR 1275/2015
    • Verifiche secondo DGR 967/2015

martedì 29 settembre 2015

stop temporaneo registrazione certificazioni energetiche

Per il passaggio al nuovo sistema informatico/normativo di calcolo, emissione e registrazione degli APE (attestati di prestazione energetica ovvero certificazioni energetiche) la Regione Emilia Romagna sospende la possibilità di registrare ed emettere tali certificati dal 1 ottobre al 5 ottobre. In caso di urgenze quindi non si potranno emettere certificati in questo periodo di tempo, salvo ulteriori ritardi informatici.



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Convegno Regione Emilia Romagna requisiti minimi e certificazione energetica

25 settembre 2015 Convegno Regione Emilia Romagna
Nuove norme in vigore da 1 ottobre in Emilia Romagna:

Delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015
  • Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
  • Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015
    Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Live blogging dell'evento con le parti salienti:

Arch. Stefano Stefani

L'energia primaria considerata è sia quella rinnovabile che non rinnovabile. Molto importanti quindi diventano i fattori di conversione delle varie forme di energia in energia primaria.

Obiettivi 20-20-20 già aumentati in previsione del 2030.

La Regione ER si muove ancora nel quadro istituzionale che definisce l'Energia come materia concorrente fra stato e regione.

La direttiva 91 del 2002 (su cui basata norma regionale iniziale) è stata da tempo sostituita da direttiva 31 2010.

Ogni anno necessità di revisioni regionali (per allinearle con norma statali). Ultime:
DGR 453/2014 -- LR 7/2014 modifica LR 26/2004.

La regione ha dovuto prima sopperire alle lacune e ritardi norma statale, poi però ha dovuto allinearsi quando sono finalmente uscite le norme statali.

DGR 967/2015 (requisiti minimi)  DGR 1275/2015 (metodologia certificazione) che costituiscono l'allineamento di quanto deliberato in luglio dallo stato.

REQUISITI MINIMI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI (da 1 ottobre 2015)
Ambito di applicazione: 1) nuova costruzione 2) ristrutturazione importante 3) riqualificazione energetica.

Riqualificazione importante: di primo livello oltre 50% della superficie dell'involucro e almeno un impianto. Di secondo livello oltre il 25%

CATEGORIA 1
nuovi edifici, DR, ampliamento maggiore 15% volume. o 500 mc Calcolo con edificio di riferimento.

CATEGORIA 2
ristrutturazione importante di primo livello

CATEGORIA 3
sotto controllo solo trasmittanze e zone interessate. HT

CATEGORIA 4
riqualificazione energetica: si verifica solo le porzioni oggetto di intervento (cappotto, caldaia, finestre).

cosa rimane fuori? solo interventi di tinteggiatura, intonaci, interni
Si anticipano di quasi 2 anni gli edifici a energia quasi 0 (gia oggi si possono realizzare edifici qualori vengono rispettati i limiti previsti a luglio 2019).

Controlli e sanzioni: relazione tecnica in fase di progetto, AQE a fine lavori.


G.L. MORINI (requisiti minimi)




Allegato 2
sezione A: elenco requisiti comuni a tutti interventi
sezione B: verifiche per ristrutt imp primo livello (RI1 o ZEB)
sezione C: verifiche per ristr. importanti secondo livello.
sezione D: verifiche per riqualificazioni energetiche

è importante la sezione E allegato 2: tabella con indicazioni sintetiche a seconda di ogni intervento, quali verifiche fare e come farle.
Cos'è calcolo edificio di riferimento? Si tratta di fare 2 volte le verifiche, la prima volta sostituendo le pareti dell'edificio reale (sagoma, volume, orientamento, ecc.) cambiando le caratteristiche involucro e impianto, la seconda volta con caratteristiche reali. Cosa dobbiamo verificare dopo aver fatto questi 2 calcoli? lo dice il punto B.2 dell'allegato 2. L'edificio reale deve avere caratteristiche uguali o migliori.

Impianto dell'edificio di riferimento:
T mandata 55°, radiatori con valvole termostatiche, caldaia a condensazione, carico annuo medio annuo inferiore 4w/mc

L'edificio di riferimento è tarato su "impianti scarsi", se abbiamo impianti efficienti possiamo anche ridurre prestazione di edifici o viceversa. Le caldaie moderne sono in grado di superare tranquillamente i requisiti minimi, se ho problemi con involucro posso compensare con impianti più efficienti.

NZEB: sono edifici a energia quasi 0 quelli che rispettano requisiti e quota energie rinnovabili.

ESEMPIO: cappotto (che non rientra riqualif. importanti): D.1.2 (trasmittanza limite. D.1.6 (punti particolari vanno calcolati come media di tutto, compreso ponti termici). Cappotto lato interno, trasmittanza minima aumentata del 30% per ridurre spessori.

ESEMPIO: sostituzione impianto normale di riscaldamento. devo rispettare D.2, D.3, D.51, D.5.3. obbligo di diagnosi energetica. Obbligo scarichi fumi a tetto. Obbligo copertura 50% FER per ACS.
obbligo di DIAGNOSI ENERGETICA: se si sostituiscono impianti in edifici. Obbligo di regolazione per ambiente e per unità immobiliare.


KRISTIAN FABBRI (certificazione energetica)

Diniego titolo abilitativo se non vi è il rispetto delle FER. Vi sono deroghe per pompe di calore con  potenza inferiore a 15Kw e caldaia potenza inferiore a 35 kw.

In caso di interventi di riqualificazione energetica è la ditta stessa che può attestare rispetto limiti.

Domande:
Il direttore lavori impianti firma AQE. obbligo impianti al di sopra 100kw per diagnosi energetica (regolata da norme UNI).

Edifici condominiali: obbligo o scelta per impianto autonomo? nuovi edifici non sono più obbligatori centralizzati.  Obbligo rimane per edifici pubblici. Trasformazione da impianto centralizzato a impianto singolo.




SECONDO TEMPO: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Arch. Stefano Stefani

1 ottobre fermo macchina.
E' prevista un sistema di verifica della conformità, con sanzioni previste da art. 15 nuovo D.LGS 192/2005. Verifiche di 2 livelli con approfondimenti successivi. primo livello sui dati di base, secondo livello on site con verifica effettiva edificio. Sanzione da 700 a 4000 euro a seconda tipo e entità irregolarità.

Cambia profondamente la procedura di calcolo. Ai fini della classificazione si utilizzerà l'energia non rinnovabile. Climatizzazione invernale e ACS sempre presente anche quando non c'è (impianto virtuale). Gli altri si considerano solo se ci sono. Procedura di calcolo non cambia niente (UNI e CTI). Comunque l'intero pacchetto serie 11300 è in revisione...(prossimi anni).

Cambia totalmente il sistema di classificazione. Spariscono le classi fisse, ci saranno classi scorrevoli determinate di volta in volta in riferimento a un edificio target.
Nuovi edifici almeno in classe A1.

Contributo per ogni certificato, da definirsi entro 1 gennaio 2016.

Stefano Piva (indicatori di determinazione indicatori di prestazione energetica)
dgr 7 settembre 2015 n. 1275 allegato A-4 e A-5

Disponibile nuovo modello APE:

nelle attività artigianali si può non mettere acs (se non c'è). il riscaldamento sempre presente anche se non c'è. Tipologia impiantistica di riferimento: generatore a combustibile gassoso con rendimento del 95% e dei sottosistemi di distribuzione con rendimento da 0,81
per acs similare...


Marinosci (controlli)

4 campagne sperimentali di controllo. controlli a campione su 2-5% degli attestati.

Verifiche di coerenza e congruenza. Controlli immediati per evitare errori grossolani (alert di correzione).

Controllo vero e proprio avviene durante la firma. Il sistema prova a incrociare i dati e a capirne la coerenza, si calcola un punteggio di qualità e coerenza dell'attestato. Qualora il punteggio supera una soglia limite l'attestato può essere emesso, se invece il punteggio è più basso il sistema richiede ulteriori dati (tutti) per fare poi i controlli di tipo C (approfonditi). Se anche dopo questo controllo il sistema non riesce a procedere si passa al controllo in campo con ispettore.

I controlli non sono casuali ma vanno a colpire sostanzialmente certificazioni incoerenti e con errori.

Importante la superficie utile energetica. Obbligo di sopralluogo e rilievo di superficie utile e disperdente. Obbligatoria lettera di incarico, lettera informativa e polizza assicurativa. Importante le raccomandazioni, spesso poco calcolate (tempi di ritorno poco credibili).
Non conformità maggiore: sollevano dubbi sulla classe
Non conformità minori: non fa cambiare la classe
Raccomandazione: errore di battitura... tutto quello che non influsice sulla classe energetica.
Sanzioni. In alternativa ritiro e sostituzione entro 10 giorni (diffida)

E per finire in allegria:
Attenzione alle lampade ad escandescenza.... :-)





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giovedì 10 settembre 2015

come cambierà la certificazione energetica dal primo ottobre 2015

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGGIORNA LA PROPRIA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del decreto ministeriale recante l’aggiornamento delle linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia.

Con la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la nostra Regione ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25-ter della “nuova” Legge Regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti uno specifico provvedimento mediante il quale disciplinare le procedure di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), aggiornando la normativa attuale.

La Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)”:il provvedimento è in attesa di essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le specifiche disposizioni entrano in vigore dal 1° ottobre p.v.: fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m., ed in particolare quelle ivi riportate ai punti 5, 6 e 7 nonché negli Allegati 6, 7, 8, e 9.

Dopo l’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” continua così il percorso di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla Direttiva 2010/31/UE.

Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.

Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst

La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, e – per gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS.

Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.

Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal DPR 75/2013.

Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo informatico SACE per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.


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giovedì 26 marzo 2015

PROSSIME MODIFICHE ai requisiti minimi prestazioni energetiche edifici e certificazione energetica


FACCIAMO CHIAREZZA:
In Emilia Romagna vi è una normativa regionale e tutte le modifiche alla suddetta norma devono essere approvate e deliberate dalla Giunta Regionale. E' sempre stato così fin dal 2008 e continuerà ad essere così, anche perché inizialmente lo stato Italiano aveva deciso di affrontare la questione energetica in maniera superficiale e approssimativa, prendendo anche multe europee e causando la partenza in proprio delle regioni più avanzate. Comunque le modifiche sicuramente ci saranno (la regione sta lavorando intensamente ad un nuovo provvedimento), ma saranno deliberate dalla Regione in un provvedimento tutto ancora da approvare e pubblicare (a breve a quanto pare). Ovviamente le modifiche recepiranno in tutto o in parte, con modifiche o senza modifiche, quanto stabilito dal decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), probabilmente nel tentativo di armonizzare la normativa regionale pregressa con quanto l'Europa richiede (edificio di riferimento...). Sicuramente il primo luglio 2015 in Regione ER, dal punto di vista energetico, le cose cambieranno solo se lo stabilirà una delibera regionale (tali informazioni sono state verificate anche con una telefonata in Regione)Le informazioni che circolano nei siti e nei convegni infatti spesso tralasciano questi aspetti (ovviamente vista la complessità della normativa differenziata regione per regione).

presentazione delle novità in elaborazione dalla Regione Emilia Romagna


tratto da http://www.ediltecnico.it/30368/certificazione-energetica-edifici-pronto-decreto-attuativo-si-parte-1-luglio/ :
Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.
Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.
Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).
Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).
Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.
Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.
Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.
Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.




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martedì 23 dicembre 2014

Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014


Il software da noi utilizzato per l'emissione degli attestati di certificazione energetica (Namirial Termo v. 3.0, derivazione di Microsoftware Termo) è uno dei primi ad essere stato certificato dal CTI (n. 42) e quindi perfettamente in regola. Ricordo che il software Docet (realizzato da Enea anni fa ma mai aggiornato alle nuove norme Uni) non è più utilizzabile per l'emissione di APE.  Presentazione del nuovo software (slide convegno Bologna 18.12.2014) 



Microsoftware - BM Sistemi - Edilizia Namirial
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 dal CTI
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 
dal CTI per la conformità alle:
UNI/TS 11300 Parti 1 e 2:2014; Parte 3:2010;
Parte 4:2012 e Raccomandazione CTI R14:2013.

Dettagli su Termo - Scarica certificato


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lunedì 27 ottobre 2014

CONVEGNO REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTI 2014

Al Saie (24.10.2014 pad 26) si è tenuto il consueto e affollato incontro "annuale" con i tecnici della Regione Emilia Romagna (o meglio di Nuova Quasco, K. FABBRI e MARINOSCI) deputati a spiegare la continua evoluzione normativa in tema di certificazione energetica e requisiti minimi per nuove edificazioni e ristrutturazioni. 

A livello nazionale è avvenuto il completamento del recepimento delle norme europee ed ora la Regione deve allineare la propria normativa a quella italiana. Ciò avverrà entro marzo 2015 con una futura delibera che conterrà molte novità.
In merito alla sola certificazione energetica provo di elencare le principali future novità in merito alla sola certificazione energetica (Slide show convegno):

Vi sarà una significativa modifica nella definizione di impianto termico, includendo apparecchi quali stufe di potenza superiore a 5 KW (prima era sopra i 15). Inoltre i sistemi per la produzione di sola acqua calda sanitaria in residenziale, NON saranno più da considerare impianti termici (quindi boiler, scaldaacqua vari saranno da ignorare nelle future certificazioni energetiche).

Sono in vigore come noto le sanzioni, particolarmente pesanti per chi non redige il certificato avendone l'obbligo o per chi (spetta ai comuni farle) mette in vendita un edificio senza inserire negli annunci i dati energetici.

E' in partenza (novembre 2014) il programma annuale di verifica dei certificati energetici emessi, ancora in forma "bonaria" cioè senza sanzioni in caso di certificati non fatti a regola d'arte (le sanzioni partiranno probabilmente nel 2015 con modalità ancora da deliberare da parte della Regione).

Le modifiche delle norme di calcolo sono in vigore dal 2 ottobre, i Certificatori sono tenuti a eseguire il calcolo con i software a loro disposizione e poi a revisionare il calcolo una volta che i software saranno aggiornati (Namirial Termo ha rilasciato aggiornamento a nuove norme Uni il 28 ottobre 2014)

Dal 2 ottobre non è più possibile utilizzare Docet, che peraltro risultava di difficile e poco professionale utilizzazione nella maggior parte dei casi, con anche il rischio di certificare in classe G anche appartamenti migliori...

[in aggiornamento]





martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento

domenica 24 agosto 2014

lavori in corso per il nuovo ufficio

Agosto 2014: lavori in corso per il nuovo ufficio.

Da settembre l'attività dello studio riprenderà dal nuovo ufficio in via Bastia 62/B a Lavezzola.

Rimangono invariati tutti gli altri recapiti telefonici e fax.







mercoledì 19 febbraio 2014

lunedì 9 dicembre 2013

PEC PAES unione comuni bassa romagna. incontro divulgativo


Primi incontri per divulgare le azioni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Europa ha infatti individuato nei Sindaci e nei Comuni lo strumento per arrivare a casa di tutti i cittadini e conseguire tre fondamentali obiettivi: riduzione delle emissioni, incremento fonti rinnovabili e risparmio energetico (riduzione consumi). Tali obiettivi non sono raggiungibili senza il coinvolgimento dell'edilizia e la riqualificazione energetica delle residenze che costituiscono una delle fonti maggiori di inquinamento e consumo di gas metano. Questi obiettivi sono anche fondamentali per poter pensare di uscire dalla crisi, in quanto la crisi attuale è anche una crisi energetica, non solo politica e finanziaria.







lunedì 14 ottobre 2013

L’EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il convegno sarà l’occasione per approfondire gli aspetti evolutivi della normativa in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici, alla luce del recepimento della Direttiva 2010/31/UE operata recentemente dal nostro Paese con il DL 63/2013 e la successiva Legge di conversione 90/2013, con le conseguenti modifiche del Decreto Legislativo 192/2005.

Alla luce di tali modifiche, sono in corso i lavori di aggiornamento complessivo della normativa regionale, con l’obiettivo di garantirne la coerenza con i provvedimenti nazionali fornendo nel contempo agli operatori un quadro univoco di riferimento.

Ne parleremo insieme venerdì 18 ottobre, ore 14.30.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI 
PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Arena Regione Emilia-Romagna - “RICOSTRUIAMO L’EMILIA” - 
pad. 25 venerdì 18 ottobre, ore 14.30


Per l’accesso alla manifestazione SAIE 2013 avrete la necessità di un biglietto d’ingresso.
Registrandovi sul sito SAIE ed inserendo il Codice finale: SAIE2013 potrete comodamente stamparvi il Vostro titolo di ingresso gratuito.




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lunedì 30 settembre 2013

DALL’ACE ALL’APE: MODIFICHE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA SACE


Come è noto, già con DGR 1366 del 26 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica e di Attestato di Prestazione Energetica quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica” e prevedendo altresì che “L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.

Conseguentemente, dal 1° ottobre p.v. gli Attestati che il sistema informatico SACE rende disponibili in formato .pdf dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”.

Come indicato anche dalla circolare ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

Infine si ricorda che, come già precedentemente indicato (si veda la comunicazione dello scorso 8 agosto in http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-home/entrano-in-vigore-le-disposizioni-di-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue), per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.


[fonte regione Emilia Romagna]

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mercoledì 12 giugno 2013

Introdotte le sanzioni per violazioni inerenti certificazione energetica

Principali novità del Decreto legge
n. 63 del 4 giugno 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale il nostro Paese recepisce la Direttiva 2010/31/UE, modificando profondamente i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

L’adozione del provvedimento tramite decreto-legge trova motivazione di urgenza nella necessità di evitare la procedura di infrazione (già avviata) per mancato recepimento (il termine ultimo fissato in merito dalla direttiva medesima era il 12 luglio 2012).

Il provvedimento trova immediata applicazione, subito dopo la sua pubblicazione, salvo essere poi dover essere convertito in legge entro 60 giorni. Essendo mancata la concertazione con le Regioni (trattasi infatti di materia concorrente) a causa dell’urgenza di cui sopra, il Governo ha dichiarato la disponibilità di valutare eventuali osservazioni delle Regioni stesse in fase di conversione.

Il decreto in questione apporta numerose e significative modifiche (riportate in sintesi in Allegato) al quadro normativo attuale sia in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto di intervento edilizio, sia in materia di certificazione energetica.

Sottolineiamo che Il Decreto non comporta modifiche immediate a quanto previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna, che rimangono pienamente in vigore fino alla loro eventuale modifica. Entrano immediatamente in vigore invece le sanzioni.

In particolare, per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica sottolineiamo che già la DGR 1366/2011 in Allegato 1 riporta la definizione di “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”, sancendo la loro sostanziale ed effettiva equivalenza.

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE

La Regione Emilia-Romagna ha creato un profilo twitter per comunicare le attività, le news, i dati e le informazioni che riguardano l'energia dentro e fuori dall'Emilia-Romagna. Una particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative che nascono dalle attività dell'Ente, in special modo i requisiti di rendimento energetico degli edifici e la certificazione energetica.Il canale twitter sarà gestito a cura del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione, si chiamerà @EnergiaER e potrete trovarlo a questo indirizzo.


Principali novità del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013

[...]
NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di prestazione energetica dell’edificio”.
[...]

NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.

- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica (ACE), la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.

- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.


- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.


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martedì 4 giugno 2013

PROROGA ECO-BONUS dal 55% al 65%

Via libera del Consiglio dei Ministri all'eco bonus per le misure in favore dell'efficienza energetica in edilizia


Venerdì 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’eco-bonus fiscale per le misure a favore dell’efficienza energetica in edilizia e a quello sulle ristrutturazioni edilizie in scadenza a fine giugno. La proroga è estesa per 6 mesi, fino al 31 dicembre 2013, per le famiglie e singoli cittadini, mentre viene prorogata di un anno per interventi a livello condominiale.

Dal Consiglio dei Ministri sono emerse due importanti novità:
  • La prima riguarda l’eco-bonus in favore dell’efficienza energetica, che passa dal 55% fino al 65%;
  • La seconda, che le agevolazioni fiscali riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia al 50% sono estese ad arredi fissi, cucine, armadi a muro, bagni, fino ad un tetto di spesa massimo pari a € 10.000, che si andrà a sommare ai 96.000 euro di tetto massimo di spesa agevolabile.
Questo passo rappresenta un’importante misura di incentivo in un settore fortemente provato dalla crisi economica che ha perso, in questi anni, più di 550 mila addetti e ha determinato la scomparsa di migliaia di imprese del settore edilizio e relativo indotto.
Ricordiamo brevemente quali sono le misure previste dall’eco-bonus al 55%:
  • Interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti - (comma 344)
  • Interventi sugli involucri degli edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi - (comma 345)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - (comma 346)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia - (comma 347)
mentre, a partire dal 1° luglio 2013 le misure previste dall’eco-bonus al 65% subiscono una modifica al comma 347, che riguarderà solo interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Ciascuno di questi interventi è agevolabile fino ad un tetto massimo che varia per intervento. Tuttavia, dal 1° luglio cambierà la spesa massima agevolabile, dato che la percentuale di deducibilità sale al 65%. In sintesi:

Comma 344Comma 345Comma 346Comma 347
Fino al 30 giugno 2013€100.000
(55% di € 181.818,18)
€60.000
(55% di € 109.090,90)
€60.000
(55% di € 109.090,90)
€30.000
(55% di € 54.545,45)
Dal 1° luglio 2013€100.000
(65% di € 153.846,15)
€60.000
(65% di € 92.307,69)
€60.000
(65% di € 92.307,69)
€30.000
(65% di € 46.153,84)

Altra importante novità è la seguente: dal 1 luglio 2013 non sarà più agevolabile, tramite l’eco-bonus, l’installazione di impianti di riscaldamento a pompe di calore e impianti geotermici, ne lo sarà la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (modifica al comma 347).
Grazie all’eco-bonus si sono attivati negli anni oltre 1 milione di interventi che hanno generato investimenti per circa 18 miliardi di euro fornendo non solo un importante sostegno al mercato dell’edilizia, ma contribuendo sensibilmente al miglioramento delle prestazioni energetiche dei nostri edifici, con tutti i benefici connessi al risparmio economico ed ambientale.