martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento

domenica 24 agosto 2014

lavori in corso per il nuovo ufficio

Agosto 2014: lavori in corso per il nuovo ufficio.

Da settembre l'attività dello studio riprenderà dal nuovo ufficio in via Bastia 62/B a Lavezzola.

Rimangono invariati tutti gli altri recapiti telefonici e fax.







mercoledì 19 febbraio 2014

Kristian Fabbri: Detrazioni e Certificazioni le prime novità del 20...

Kristian Fabbri: Detrazioni e Certificazioni le prime novità del 20...: RINNOVO Detrazioni Ristrutturazione Edilizia e Riqualificazione Energetica Le agenzie di stampa e le riviste di settore hanno riportato...



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lunedì 9 dicembre 2013

PEC PAES unione comuni bassa romagna. incontro divulgativo


Primi incontri per divulgare le azioni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Europa ha infatti individuato nei Sindaci e nei Comuni lo strumento per arrivare a casa di tutti i cittadini e conseguire tre fondamentali obiettivi: riduzione delle emissioni, incremento fonti rinnovabili e risparmio energetico (riduzione consumi). Tali obiettivi non sono raggiungibili senza il coinvolgimento dell'edilizia e la riqualificazione energetica delle residenze che costituiscono una delle fonti maggiori di inquinamento e consumo di gas metano. Questi obiettivi sono anche fondamentali per poter pensare di uscire dalla crisi, in quanto la crisi attuale è anche una crisi energetica, non solo politica e finanziaria.







lunedì 14 ottobre 2013

L’EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il convegno sarà l’occasione per approfondire gli aspetti evolutivi della normativa in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici, alla luce del recepimento della Direttiva 2010/31/UE operata recentemente dal nostro Paese con il DL 63/2013 e la successiva Legge di conversione 90/2013, con le conseguenti modifiche del Decreto Legislativo 192/2005.

Alla luce di tali modifiche, sono in corso i lavori di aggiornamento complessivo della normativa regionale, con l’obiettivo di garantirne la coerenza con i provvedimenti nazionali fornendo nel contempo agli operatori un quadro univoco di riferimento.

Ne parleremo insieme venerdì 18 ottobre, ore 14.30.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI 
PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Arena Regione Emilia-Romagna - “RICOSTRUIAMO L’EMILIA” - 
pad. 25 venerdì 18 ottobre, ore 14.30


Per l’accesso alla manifestazione SAIE 2013 avrete la necessità di un biglietto d’ingresso.
Registrandovi sul sito SAIE ed inserendo il Codice finale: SAIE2013 potrete comodamente stamparvi il Vostro titolo di ingresso gratuito.




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lunedì 30 settembre 2013

DALL’ACE ALL’APE: MODIFICHE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA SACE


Come è noto, già con DGR 1366 del 26 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica e di Attestato di Prestazione Energetica quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica” e prevedendo altresì che “L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.

Conseguentemente, dal 1° ottobre p.v. gli Attestati che il sistema informatico SACE rende disponibili in formato .pdf dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”.

Come indicato anche dalla circolare ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

Infine si ricorda che, come già precedentemente indicato (si veda la comunicazione dello scorso 8 agosto in http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-home/entrano-in-vigore-le-disposizioni-di-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue), per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.


[fonte regione Emilia Romagna]

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mercoledì 12 giugno 2013

Introdotte le sanzioni per violazioni inerenti certificazione energetica

Principali novità del Decreto legge
n. 63 del 4 giugno 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale il nostro Paese recepisce la Direttiva 2010/31/UE, modificando profondamente i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

L’adozione del provvedimento tramite decreto-legge trova motivazione di urgenza nella necessità di evitare la procedura di infrazione (già avviata) per mancato recepimento (il termine ultimo fissato in merito dalla direttiva medesima era il 12 luglio 2012).

Il provvedimento trova immediata applicazione, subito dopo la sua pubblicazione, salvo essere poi dover essere convertito in legge entro 60 giorni. Essendo mancata la concertazione con le Regioni (trattasi infatti di materia concorrente) a causa dell’urgenza di cui sopra, il Governo ha dichiarato la disponibilità di valutare eventuali osservazioni delle Regioni stesse in fase di conversione.

Il decreto in questione apporta numerose e significative modifiche (riportate in sintesi in Allegato) al quadro normativo attuale sia in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto di intervento edilizio, sia in materia di certificazione energetica.

Sottolineiamo che Il Decreto non comporta modifiche immediate a quanto previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna, che rimangono pienamente in vigore fino alla loro eventuale modifica. Entrano immediatamente in vigore invece le sanzioni.

In particolare, per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica sottolineiamo che già la DGR 1366/2011 in Allegato 1 riporta la definizione di “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”, sancendo la loro sostanziale ed effettiva equivalenza.

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE

La Regione Emilia-Romagna ha creato un profilo twitter per comunicare le attività, le news, i dati e le informazioni che riguardano l'energia dentro e fuori dall'Emilia-Romagna. Una particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative che nascono dalle attività dell'Ente, in special modo i requisiti di rendimento energetico degli edifici e la certificazione energetica.Il canale twitter sarà gestito a cura del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione, si chiamerà @EnergiaER e potrete trovarlo a questo indirizzo.


Principali novità del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013

[...]
NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di prestazione energetica dell’edificio”.
[...]

NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.

- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica (ACE), la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.

- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.


- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.


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