lunedì 27 ottobre 2014

CONVEGNO REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTI 2014

Al Saie (24.10.2014 pad 26) si è tenuto il consueto e affollato incontro "annuale" con i tecnici della Regione Emilia Romagna (o meglio di Nuova Quasco, K. FABBRI e MARINOSCI) deputati a spiegare la continua evoluzione normativa in tema di certificazione energetica e requisiti minimi per nuove edificazioni e ristrutturazioni. 

A livello nazionale è avvenuto il completamento del recepimento delle norme europee ed ora la Regione deve allineare la propria normativa a quella italiana. Ciò avverrà entro marzo 2015 con una futura delibera che conterrà molte novità.
In merito alla sola certificazione energetica provo di elencare le principali future novità in merito alla sola certificazione energetica (Slide show convegno):

Vi sarà una significativa modifica nella definizione di impianto termico, includendo apparecchi quali stufe di potenza superiore a 5 KW (prima era sopra i 15). Inoltre i sistemi per la produzione di sola acqua calda sanitaria in residenziale, NON saranno più da considerare impianti termici (quindi boiler, scaldaacqua vari saranno da ignorare nelle future certificazioni energetiche).

Sono in vigore come noto le sanzioni, particolarmente pesanti per chi non redige il certificato avendone l'obbligo o per chi (spetta ai comuni farle) mette in vendita un edificio senza inserire negli annunci i dati energetici.

E' in partenza (novembre 2014) il programma annuale di verifica dei certificati energetici emessi, ancora in forma "bonaria" cioè senza sanzioni in caso di certificati non fatti a regola d'arte (le sanzioni partiranno probabilmente nel 2015 con modalità ancora da deliberare da parte della Regione).

Le modifiche delle norme di calcolo sono in vigore dal 2 ottobre, i Certificatori sono tenuti a eseguire il calcolo con i software a loro disposizione e poi a revisionare il calcolo una volta che i software saranno aggiornati (Namirial Termo ha rilasciato aggiornamento a nuove norme Uni il 28 ottobre 2014)

Dal 2 ottobre non è più possibile utilizzare Docet, che peraltro risultava di difficile e poco professionale utilizzazione nella maggior parte dei casi, con anche il rischio di certificare in classe G anche appartamenti migliori...

[in aggiornamento]





martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento

domenica 24 agosto 2014

lavori in corso per il nuovo ufficio

Agosto 2014: lavori in corso per il nuovo ufficio.

Da settembre l'attività dello studio riprenderà dal nuovo ufficio in via Bastia 62/B a Lavezzola.

Rimangono invariati tutti gli altri recapiti telefonici e fax.







mercoledì 19 febbraio 2014

lunedì 9 dicembre 2013

PEC PAES unione comuni bassa romagna. incontro divulgativo


Primi incontri per divulgare le azioni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Europa ha infatti individuato nei Sindaci e nei Comuni lo strumento per arrivare a casa di tutti i cittadini e conseguire tre fondamentali obiettivi: riduzione delle emissioni, incremento fonti rinnovabili e risparmio energetico (riduzione consumi). Tali obiettivi non sono raggiungibili senza il coinvolgimento dell'edilizia e la riqualificazione energetica delle residenze che costituiscono una delle fonti maggiori di inquinamento e consumo di gas metano. Questi obiettivi sono anche fondamentali per poter pensare di uscire dalla crisi, in quanto la crisi attuale è anche una crisi energetica, non solo politica e finanziaria.







lunedì 14 ottobre 2013

L’EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il convegno sarà l’occasione per approfondire gli aspetti evolutivi della normativa in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici, alla luce del recepimento della Direttiva 2010/31/UE operata recentemente dal nostro Paese con il DL 63/2013 e la successiva Legge di conversione 90/2013, con le conseguenti modifiche del Decreto Legislativo 192/2005.

Alla luce di tali modifiche, sono in corso i lavori di aggiornamento complessivo della normativa regionale, con l’obiettivo di garantirne la coerenza con i provvedimenti nazionali fornendo nel contempo agli operatori un quadro univoco di riferimento.

Ne parleremo insieme venerdì 18 ottobre, ore 14.30.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI 
PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Arena Regione Emilia-Romagna - “RICOSTRUIAMO L’EMILIA” - 
pad. 25 venerdì 18 ottobre, ore 14.30


Per l’accesso alla manifestazione SAIE 2013 avrete la necessità di un biglietto d’ingresso.
Registrandovi sul sito SAIE ed inserendo il Codice finale: SAIE2013 potrete comodamente stamparvi il Vostro titolo di ingresso gratuito.




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lunedì 30 settembre 2013

DALL’ACE ALL’APE: MODIFICHE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA SACE


Come è noto, già con DGR 1366 del 26 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica e di Attestato di Prestazione Energetica quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica” e prevedendo altresì che “L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.

Conseguentemente, dal 1° ottobre p.v. gli Attestati che il sistema informatico SACE rende disponibili in formato .pdf dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”.

Come indicato anche dalla circolare ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

Infine si ricorda che, come già precedentemente indicato (si veda la comunicazione dello scorso 8 agosto in http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-home/entrano-in-vigore-le-disposizioni-di-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue), per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.


[fonte regione Emilia Romagna]

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