Il Decreto del 28 dicembre 2012 istituisce il cosiddetto "Conto Termico" finalizzato ad incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di piccole dimensioni di efficientamento energetico.
Il GSE ha il compito, entro il 2 febbraio 2013, di emanare le Regole Applicative per definire le modalità di individuazione degli incentivi a cui l'impianto può accedere e le modalità di accesso alle tariffe stesse.
Al riguardo, il Gestore dei Servizi Energetici, con comunicato del 17 gennaio 2013, invita i beneficiari degli incentivi (produttori di materiali, componenti, apparecchi e sistemi del settore dell'industria e dell'edilizia per l'efficienza energetica, Amministratori di condominio, Rappresentanze istituzionali della PA e dei Consumatori) ad inoltrare suggerimenti e osservazioni tecniche in merito alla procedura di assegnazione degli incentivi, ancora in via di definizione.
Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 31 gennaio all'indirizzo di posta elettronica contotermico.regole@gse.it.
(fonte Acca News)
HOME
Blog personale del Certificatore n. 00050 della Regione Emilia Romagna
lunedì 28 gennaio 2013
venerdì 4 gennaio 2013
conto energia termico
Conto Termico, in Gazzetta il decreto con incentivi fino al 40%
In vigore lo stanziamento di 900 milioni per piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili
04/01/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Conto termico. Il decreto, firmato il 28 dicembre scorso dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Politiche agricole, incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica. 900 milioni per privati e PAPer incentivare i piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono stanziati 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. L'incentivo copre il 40% dell'investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base all'intervento e alla potenza dell'impianto, come indicato nell'Allegato I. Come si legge nella versione definitiva del decreto, per soggetti privati si intendono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Per accedere agli incentivi, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico. Interventi incentivabiliTra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti diedifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:- l' isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;- l'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest. Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;- l' installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell'incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali. Come funzionano gli incentiviAnche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Per gli interventi sull'involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell'incentivo è di 250.000 euro(quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l'incentivo sarà comunque di 250.000 euro).Per le finestre, il valore massimo dell'incentivo è di 45.000 europer le zone climatiche A, B e C, e di 60.000 europer le zone climatiche D, E ed F. Per le caldaie a condensazionefino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell'incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.Per i sistemi di schermatura e ombreggiamentofissi o mobili, il valore massimo dell'incentivo è di 20.000 euro, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro (Leggi Tutto).Ammissibilità agli incentiviPer accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime. Le caldaie a biomassa, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone. Sono esclusequelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali. Per le pompe di calore elettriche e a gas, l'incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell'impianto, della zona climatica, dell'energia prodotta e delle prestazioni dell'impianto.Per gli scaldacqua a pompa di calorel'incentivomassimo è di 400 euro per impianti fino 150 litri e di 700 euro oltre i 150 litri. Per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l'incentivo è calcolato in relazione all'energia prodotta, alla potenza dell'impianto, alle ore di fuzionamento, alla zona climatica e all'emissione di polveri.Sul solare termico e solar cooling, l'incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l'incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento (Leggi Tutto). Come fare domandaI soggetti che intendono accedere all'incentivo devono presentare domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L'istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web. Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l'iscrizione in appositi registri. Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. La domanda deve inoltre essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità. All'istanza vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l'asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l'autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.Se richiesti, devono essere presentati anche l'attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.In particolare, per gli interventi di isolamento termico, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Per la sostituzione di finestre, l'installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l'installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.
Disponibile app per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_francesco_galloppa.Conto_energia_termico_2013&feature=search_result
giovedì 20 dicembre 2012
Manifesto per proroga 55% al 2020
venerdì 14 dicembre 2012
Stop alle autodichiarazioni in classe G
Sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 relativo alla “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”.
Il decreto risponde alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia ed in particolare rimuove la possibilità per i proprietari degli immobili di autocertificare in classe classe G il proprio immobile (possibilità che era in in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE).
Tale possibilità era comunque già preclusa dalle normative regionali più evolute come quella dell'Emilia Romagna (regione in cui appunto non vi è mai stata la possibilità di autodichiarazione in classe G).
Nello stesso decreto sono poi elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa:
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali. Anche in questo caso niente di nuovo almeno nella nostra regione dove tali edifici erano già ampiamente esentati dalla certificazione.
E' ovvio che la possibilità di autodichiarare un edificio in classe G oltre a violare un principio normativo europeo va anche contro il buonsenso. L'esperienza della certificazione dice che un bravo certificatore è più che mai utile in presenza di edifici vecchi o scadenti o estremamente energivori, proprio per la parte di certificazione fondamentale costituita dai CONSIGLI!. Estremizzando si può dire che certificare solo edifici nuovi porta il certificatore a essere solo un fornitore di un ennesimo "pezzo di carta". Certificare un edificio vecchio e scadente vuol dire invece se si lavora bene fare un'importante opera di informazione e sensibilizzazione fornendo spesso suggerimenti utili su interventi a volte anche semplici ma sempre utili, con tempi di ritorno degli investimenti molte volte simili se non migliori al tanto "venduto" fotovoltaico. Altro motivo poi è che non è detto che il giudizio di un proprietario sia affidabile, si avrebbero quindi edifici automaticamente in classe G che magari non lo sono nemmeno (si pensi ad esempio ad un normalissimo appartamento dalle caratteristiche anche scadenti ma posto in un piano intermedio di un condominio abbastanza compatto e che quasi mai risulta in classe G). Quindi meglio tardi che mai, forse anche fuori dalle regioni virtuose partirà un meccanismo in grado di portare quanti più edifici ad essere riqualificati energeticamente, crisi permettendo.
HOME
HOME
sabato 8 dicembre 2012
Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni in edilizia
La guida contiene tutte le novità, in materia di potenziamento della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, introdotte dall'articolo 11 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83(cosiddetto"Decreto Sviluppo") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012.
In particolare nella Guida viene evidenziato che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (anziché di 48.000 euro) per unità immobiliare.
In sostanza, alla luce delle citate modifiche, l'agevolazione per gli anni 2012 e 2013 opera nel modo seguente:
Periodo d’imposta 2012:
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Periodo d’imposta 2013:
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
Nella Guida, viene anche precisato che: “se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%”.
Tenuto conto che, dal 1° luglio 2013, il limite ritorna a 48.000 euro, è evidente la convenienza, per i lavori realizzati in tale anno, di effettuare i pagamenti entro il 30 giugno 2013 (data entro la quale vale il maggior limite di 96.000 euro).
Anche se non espressamente specificato nella Guida, ricordiamo che il "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la nuova percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.
Ricordiamo anche che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
giovedì 4 ottobre 2012
sabato 25 agosto 2012
foglio di calcolo per risparmio energetico
Tramite questo foglio di calcolo elaborato da http://www.mygreenbuildings.org/ è possibile stimare il risparmio ottenibile con alcuni dei più frequenti interventi di riqualificazione energetica. Il passo successivo è quello di far eseguire una certificazione energetica corredata da consigli appropriati.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhUc6wYhA4aMdEkzWldSQm8wRlFJOW5JQlM4cW1xd0E
HOME
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhUc6wYhA4aMdEkzWldSQm8wRlFJOW5JQlM4cW1xd0E
HOME
Iscriviti a:
Post (Atom)