giovedì 26 marzo 2015

PROSSIME MODIFICHE ai requisiti minimi prestazioni energetiche edifici e certificazione energetica


FACCIAMO CHIAREZZA:
In Emilia Romagna vi è una normativa regionale e tutte le modifiche alla suddetta norma devono essere approvate e deliberate dalla Giunta Regionale. E' sempre stato così fin dal 2008 e continuerà ad essere così, anche perché inizialmente lo stato Italiano aveva deciso di affrontare la questione energetica in maniera superficiale e approssimativa, prendendo anche multe europee e causando la partenza in proprio delle regioni più avanzate. Comunque le modifiche sicuramente ci saranno (la regione sta lavorando intensamente ad un nuovo provvedimento), ma saranno deliberate dalla Regione in un provvedimento tutto ancora da approvare e pubblicare (a breve a quanto pare). Ovviamente le modifiche recepiranno in tutto o in parte, con modifiche o senza modifiche, quanto stabilito dal decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), probabilmente nel tentativo di armonizzare la normativa regionale pregressa con quanto l'Europa richiede (edificio di riferimento...). Sicuramente il primo luglio 2015 in Regione ER, dal punto di vista energetico, le cose cambieranno solo se lo stabilirà una delibera regionale (tali informazioni sono state verificate anche con una telefonata in Regione)Le informazioni che circolano nei siti e nei convegni infatti spesso tralasciano questi aspetti (ovviamente vista la complessità della normativa differenziata regione per regione).

presentazione delle novità in elaborazione dalla Regione Emilia Romagna


tratto da http://www.ediltecnico.it/30368/certificazione-energetica-edifici-pronto-decreto-attuativo-si-parte-1-luglio/ :
Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.
Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.
Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).
Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).
Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.
Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.
Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.
Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.




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martedì 23 dicembre 2014

Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014


Il software da noi utilizzato per l'emissione degli attestati di certificazione energetica (Namirial Termo v. 3.0, derivazione di Microsoftware Termo) è uno dei primi ad essere stato certificato dal CTI (n. 42) e quindi perfettamente in regola. Ricordo che il software Docet (realizzato da Enea anni fa ma mai aggiornato alle nuove norme Uni) non è più utilizzabile per l'emissione di APE.  Presentazione del nuovo software (slide convegno Bologna 18.12.2014) 



Microsoftware - BM Sistemi - Edilizia Namirial
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 dal CTI
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 
dal CTI per la conformità alle:
UNI/TS 11300 Parti 1 e 2:2014; Parte 3:2010;
Parte 4:2012 e Raccomandazione CTI R14:2013.

Dettagli su Termo - Scarica certificato


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lunedì 27 ottobre 2014

CONVEGNO REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTI 2014

Al Saie (24.10.2014 pad 26) si è tenuto il consueto e affollato incontro "annuale" con i tecnici della Regione Emilia Romagna (o meglio di Nuova Quasco, K. FABBRI e MARINOSCI) deputati a spiegare la continua evoluzione normativa in tema di certificazione energetica e requisiti minimi per nuove edificazioni e ristrutturazioni. 

A livello nazionale è avvenuto il completamento del recepimento delle norme europee ed ora la Regione deve allineare la propria normativa a quella italiana. Ciò avverrà entro marzo 2015 con una futura delibera che conterrà molte novità.
In merito alla sola certificazione energetica provo di elencare le principali future novità in merito alla sola certificazione energetica (Slide show convegno):

Vi sarà una significativa modifica nella definizione di impianto termico, includendo apparecchi quali stufe di potenza superiore a 5 KW (prima era sopra i 15). Inoltre i sistemi per la produzione di sola acqua calda sanitaria in residenziale, NON saranno più da considerare impianti termici (quindi boiler, scaldaacqua vari saranno da ignorare nelle future certificazioni energetiche).

Sono in vigore come noto le sanzioni, particolarmente pesanti per chi non redige il certificato avendone l'obbligo o per chi (spetta ai comuni farle) mette in vendita un edificio senza inserire negli annunci i dati energetici.

E' in partenza (novembre 2014) il programma annuale di verifica dei certificati energetici emessi, ancora in forma "bonaria" cioè senza sanzioni in caso di certificati non fatti a regola d'arte (le sanzioni partiranno probabilmente nel 2015 con modalità ancora da deliberare da parte della Regione).

Le modifiche delle norme di calcolo sono in vigore dal 2 ottobre, i Certificatori sono tenuti a eseguire il calcolo con i software a loro disposizione e poi a revisionare il calcolo una volta che i software saranno aggiornati (Namirial Termo ha rilasciato aggiornamento a nuove norme Uni il 28 ottobre 2014)

Dal 2 ottobre non è più possibile utilizzare Docet, che peraltro risultava di difficile e poco professionale utilizzazione nella maggior parte dei casi, con anche il rischio di certificare in classe G anche appartamenti migliori...

[in aggiornamento]





martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento

domenica 24 agosto 2014

lavori in corso per il nuovo ufficio

Agosto 2014: lavori in corso per il nuovo ufficio.

Da settembre l'attività dello studio riprenderà dal nuovo ufficio in via Bastia 62/B a Lavezzola.

Rimangono invariati tutti gli altri recapiti telefonici e fax.







mercoledì 19 febbraio 2014

lunedì 9 dicembre 2013

PEC PAES unione comuni bassa romagna. incontro divulgativo


Primi incontri per divulgare le azioni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Europa ha infatti individuato nei Sindaci e nei Comuni lo strumento per arrivare a casa di tutti i cittadini e conseguire tre fondamentali obiettivi: riduzione delle emissioni, incremento fonti rinnovabili e risparmio energetico (riduzione consumi). Tali obiettivi non sono raggiungibili senza il coinvolgimento dell'edilizia e la riqualificazione energetica delle residenze che costituiscono una delle fonti maggiori di inquinamento e consumo di gas metano. Questi obiettivi sono anche fondamentali per poter pensare di uscire dalla crisi, in quanto la crisi attuale è anche una crisi energetica, non solo politica e finanziaria.