lunedì 27 ottobre 2014

CONVEGNO REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTI 2014

Al Saie (24.10.2014 pad 26) si è tenuto il consueto e affollato incontro "annuale" con i tecnici della Regione Emilia Romagna (o meglio di Nuova Quasco, K. FABBRI e MARINOSCI) deputati a spiegare la continua evoluzione normativa in tema di certificazione energetica e requisiti minimi per nuove edificazioni e ristrutturazioni. 

A livello nazionale è avvenuto il completamento del recepimento delle norme europee ed ora la Regione deve allineare la propria normativa a quella italiana. Ciò avverrà entro marzo 2015 con una futura delibera che conterrà molte novità.
In merito alla sola certificazione energetica provo di elencare le principali future novità in merito alla sola certificazione energetica (Slide show convegno):

Vi sarà una significativa modifica nella definizione di impianto termico, includendo apparecchi quali stufe di potenza superiore a 5 KW (prima era sopra i 15). Inoltre i sistemi per la produzione di sola acqua calda sanitaria in residenziale, NON saranno più da considerare impianti termici (quindi boiler, scaldaacqua vari saranno da ignorare nelle future certificazioni energetiche).

Sono in vigore come noto le sanzioni, particolarmente pesanti per chi non redige il certificato avendone l'obbligo o per chi (spetta ai comuni farle) mette in vendita un edificio senza inserire negli annunci i dati energetici.

E' in partenza (novembre 2014) il programma annuale di verifica dei certificati energetici emessi, ancora in forma "bonaria" cioè senza sanzioni in caso di certificati non fatti a regola d'arte (le sanzioni partiranno probabilmente nel 2015 con modalità ancora da deliberare da parte della Regione).

Le modifiche delle norme di calcolo sono in vigore dal 2 ottobre, i Certificatori sono tenuti a eseguire il calcolo con i software a loro disposizione e poi a revisionare il calcolo una volta che i software saranno aggiornati (Namirial Termo ha rilasciato aggiornamento a nuove norme Uni il 28 ottobre 2014)

Dal 2 ottobre non è più possibile utilizzare Docet, che peraltro risultava di difficile e poco professionale utilizzazione nella maggior parte dei casi, con anche il rischio di certificare in classe G anche appartamenti migliori...

[in aggiornamento]





martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento