IL 7 dicembre è stato approvato definitivamente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013" (S.2465), equivalente all'ex Legge finanziaria che prevede all'art.1 comma 48 il rinnovo della detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31/12/2011 per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti. L'unica modifica riguarda la detrazione che andrà suddivisa (per le spese sostenute nel 2011) in 10 anni anziché in 5 come previsto nel 2010. Tutto il resto non cambia.
Rispetto alla concreta possibilità di una eliminazione del 55% sicuramente la notizia è positiva anche se la proroga di anno in anno è sempre una "lotteria di capodanno" e non aiuta certo a programmare interventi importanti su edifici estesi, che a volte necessitano solo di progettazione ben più di un anno, per non parlare dell'esecuzione. Oltretutto tale metodo della proroga in extremis (e dopo unanime protesta di tutti gli operatori del settore e cittadini) la dice lunga su quali siano le priorità del nostro governo, non certo l'ambiente ed il rispetto degli accordi internazionali presi (Es. protocollo di Kyoto).
Di positivo c'è che per i cittadini con minor reddito dichiarato (e che a fronte di interventi edilizi sostanziosi potevano detrarre solo una parte di quanto di diritto, cioè fino all'importo annuale di tasse effettivamente pagate), la possibilità di detrarre in 10 anni è un concretissimo miglioramento.
Esempio:
Nel 2010 il Sig. Rossi spende 100.000 euro per riqualificare energeticamente la sua residenza. Avrebbe diritto a 55.000 euro di detrazione ma paga solo 5.000 euro di tasse all'anno, quindi in 5 anni detrarrà effettivamente 5 x 5.000 = 25.000 euro (in quanto non è previsto rimborso dell'eccedenza).
Ora se il Sig. Rossi facesse tale intervento nel 2011 detrarrebbe invece 10 x 5000 = 50.000 euro, che seppur in 10 anni sono esattamente il doppio di quanto detrarrebbe con intervento pagato nel 2010.
Quindi il 55% diventa maggiormente appetibile anche per lavoratori dipendenti e "giovani" pensionati.
Testo di Legge:
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e`ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Blog personale del Certificatore n. 00050 della Regione Emilia Romagna
venerdì 17 dicembre 2010
giovedì 2 dicembre 2010
OT: Certificazione acustica degli edifici
Riassumo lo stato dell'arte della normativa riguardante l'isolamento acustico degli edifici residenziali. E' in vigore una legge, cioè il DPCM 1997, a detta degli addetti ai lavori "pieno di errori" e che è stato copiato e ricopiato (a volte con ulteriori errori e modifiche), in molti regolamenti edilizi comunali.
I limiti imposti da tale legge sono a volte di difficile realizzazione, di incerta misura (specie ad opera di diversi periti in sede legale), con la coseguenza di numerose cause intentate (e spesso vinte) a danno dei costruttori. Il Ministero competente ha commissionato all'Uni una norma tecnica che è stata pubblicata da poco (UNI 11367). Tale norma tecnica è stata realizzata appositamente per essere la base di una nuova normativa sull'acustica che il Governo avrebbe dovuto fare già da tempo, anche con lo scopo di correggere il DPCM esistente. Ora per qualche tipo di problema o contrasto (a pensar bene) o totale disinteresse (a pensare male), tale legge non è mai stata approvata e la norma Uni relativa non è tuttora un documento cogente ma è utilizzabile solo "volontariamente" per certificare una classe di appartenenza acustica di un dato edificio. Sappiamo tutti che col coacervo di leggi e decreti (ora anche di testi unici) che si affollano in edilizia, le norme volontarie sono destinate all'oblio nel senso che nessuno le utilizzerà mai (proprio perchè troppe e spesso incongruenti sono le norme da rispettare).
E fin qui tutto bene, o meglio tutto come al solito. Il problema grosso è che sempre il Governo ha pensato bene di sospendere la validità del suddetto DPCM (in attesa del nuovo e disperso testo di legge) solo nei rapporti fra privati ("Legge Comunitaria"). In sostanza il decreto (coi suoi limiti discutibili) rimane in vigore ma i costruttori sono praticamente liberi di non rispettarlo in quanto nessuno potrà più citarli in giudizio. Potranno invece probabilmente citare in giudizio i progettisti o le amministrazioni gli uni per non aver ben progettato e le altre per non aver controllato e fatto rispettare la legge!
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I limiti imposti da tale legge sono a volte di difficile realizzazione, di incerta misura (specie ad opera di diversi periti in sede legale), con la coseguenza di numerose cause intentate (e spesso vinte) a danno dei costruttori. Il Ministero competente ha commissionato all'Uni una norma tecnica che è stata pubblicata da poco (UNI 11367). Tale norma tecnica è stata realizzata appositamente per essere la base di una nuova normativa sull'acustica che il Governo avrebbe dovuto fare già da tempo, anche con lo scopo di correggere il DPCM esistente. Ora per qualche tipo di problema o contrasto (a pensar bene) o totale disinteresse (a pensare male), tale legge non è mai stata approvata e la norma Uni relativa non è tuttora un documento cogente ma è utilizzabile solo "volontariamente" per certificare una classe di appartenenza acustica di un dato edificio. Sappiamo tutti che col coacervo di leggi e decreti (ora anche di testi unici) che si affollano in edilizia, le norme volontarie sono destinate all'oblio nel senso che nessuno le utilizzerà mai (proprio perchè troppe e spesso incongruenti sono le norme da rispettare).
E fin qui tutto bene, o meglio tutto come al solito. Il problema grosso è che sempre il Governo ha pensato bene di sospendere la validità del suddetto DPCM (in attesa del nuovo e disperso testo di legge) solo nei rapporti fra privati ("Legge Comunitaria"). In sostanza il decreto (coi suoi limiti discutibili) rimane in vigore ma i costruttori sono praticamente liberi di non rispettarlo in quanto nessuno potrà più citarli in giudizio. Potranno invece probabilmente citare in giudizio i progettisti o le amministrazioni gli uni per non aver ben progettato e le altre per non aver controllato e fatto rispettare la legge!
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