mercoledì 25 gennaio 2012

arriva il 31 maggio!

L'ultima modifica della norma regionale sulla certificazione energetica effettuata dalla regione Emilia Romagna entrata in vigore in novembre 2011 stabilisce fra le altre cose che per i permessi di costruire (e dia, scia, ecc. ecc.) presentati dopo il 31 maggio 2012 scattano obblighi maggiorati per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Ora anche se è auspicabile comunque inserire ad esempio pannelli solari termici e fotovoltaici nei nuovi edifici, un conto è farlo per scelta (e averne magari degli incentivi) e un conto è farlo per obbligo (ragion per cui non si ha diritto a nessun incentivo). Visti i tempi tecnici per concepire e presentare un intervento edilizio (nel caso vi siano pareri poi occorre ottenerli in determinati casi preventivamente) direi che siamo agli sgoccioli!


estratto inerente (DL 3 marzo 2011 n. 28):


Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di 
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il 
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, 
- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e 
- delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31 
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di 
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.




Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula:   P = 1/K * S 
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un 
coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:


a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 
2017


tutta la presentazione alla DGR 1366 del 26/09/2011 (che modifica gli allegati della DAL n. 156 del 2008, Regione Emilia Romagna)

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