L'ultima modifica della norma regionale sulla certificazione energetica effettuata dalla regione Emilia Romagna entrata in vigore in novembre 2011 stabilisce fra le altre cose che per i permessi di costruire (e dia, scia, ecc. ecc.) presentati dopo il 31 maggio 2012 scattano obblighi maggiorati per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Ora anche se è auspicabile comunque inserire ad esempio pannelli solari termici e fotovoltaici nei nuovi edifici, un conto è farlo per scelta (e averne magari degli incentivi) e un conto è farlo per obbligo (ragion per cui non si ha diritto a nessun incentivo). Visti i tempi tecnici per concepire e presentare un intervento edilizio (nel caso vi siano pareri poi occorre ottenerli in determinati casi preventivamente) direi che siamo agli sgoccioli!
estratto inerente (DL 3 marzo 2011 n. 28):
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili,
- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e
- delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula: P = 1/K * S
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un
coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2017
tutta la presentazione alla DGR 1366 del 26/09/2011 (che modifica gli allegati della DAL n. 156 del 2008, Regione Emilia Romagna)
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