mercoledì 25 luglio 2012

Modifiche al 36% e al 55%, tutto 50% da subito ma per poco

Tralasciando per ora i commenti;

Gli effetti pratici del Decreto Legge “Misure urgenti per l’avanzamento dell’agenda per la crescita sostenibile”

Fino al 31 dicembre 2012
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa con aliquota di detrazione al 55%.
• Interventi di ristrutturazione: aumento dell’aliquota di detrazione al 50% e aumento dei massimali di detrazione a 96.000 euro.

Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa e riduzione dell’aliquota di detrazione al 50%.
• Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione al 50% e massimale di detrazione di 96.000 euro.

Dal 1° luglio 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le detrazioni scompaiono.
• Interventi di ristrutturazione: le detrazioni, stabilizzate, sopravvivono con aliquota al 36% massimale
di detrazione di 48.000 euro.

per approfondire
http://www.uncsaal.it/option,com_docman/task,doc_download/gid,440/Itemid,376.html


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1 commento:

  1. L' agenzia delle Entrate ha già provveduto ad effettuare un primo aggiornamento alla Guida "Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali" pubblicata nel 2010 ed ormai divenuta obsoleta a causa delle numerose novità legislative intervenute.

    La nuova versione in 30 pagine tiene conto delle importanti novità introdotte dal governo quali:


    innalzamento dell’aliquota di agevolazione Irpef dal 36% al 50%;

    innalzamento dei massimali di spesa ammissibile da 48 mila a 96 mila euro per unità immobiliare;

    la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza ma è resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

    l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

    la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;

    l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;

    la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;

    l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;

    l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.


    Ricordiamo che il provvedimento relativo al "50%" è contenuto nel Decreto Legge n. 83/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2012 ed entrata in vigore il giorno successivo. La detrazione tuttavia, essendo contenuta nel Decreto legge del 22 giugno 2012, è valida dal 26 giugno 2012, data della sua entrata in vigore.

    Queste agevolazioni sono valide solo fino al 30 giugno 2013 dopodiché si tornerà, se non interverranno modifiche al vecchio 36%.

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