25 settembre 2015 Convegno Regione Emilia Romagna
Nuove norme in vigore da 1 ottobre in Emilia Romagna:
Delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015
- Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
- Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015
Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
Live blogging dell'evento con le parti salienti:
Arch. Stefano Stefani
L'energia primaria considerata è sia quella rinnovabile che non rinnovabile. Molto importanti quindi diventano i fattori di conversione delle varie forme di energia in energia primaria.
Obiettivi 20-20-20 già aumentati in previsione del 2030.
La Regione ER si muove ancora nel quadro istituzionale che definisce l'Energia come materia concorrente fra stato e regione.
La direttiva 91 del 2002 (su cui basata norma regionale iniziale) è stata da tempo sostituita da direttiva 31 2010.
Ogni anno necessità di revisioni regionali (per allinearle con norma statali). Ultime:
DGR 453/2014 -- LR 7/2014 modifica LR 26/2004.
La regione ha dovuto prima sopperire alle lacune e ritardi norma statale, poi però ha dovuto allinearsi quando sono finalmente uscite le norme statali.
DGR 967/2015 (requisiti minimi) DGR 1275/2015 (metodologia certificazione) che costituiscono l'allineamento di quanto deliberato in luglio dallo stato.
REQUISITI MINIMI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI (da 1 ottobre 2015)
Ambito di applicazione: 1) nuova costruzione 2) ristrutturazione importante 3) riqualificazione energetica.
Riqualificazione importante: di primo livello oltre 50% della superficie dell'involucro e almeno un impianto. Di secondo livello oltre il 25%
CATEGORIA 1
nuovi edifici, DR, ampliamento maggiore 15% volume. o 500 mc Calcolo con edificio di riferimento.
CATEGORIA 2
ristrutturazione importante di primo livello
CATEGORIA 3
sotto controllo solo trasmittanze e zone interessate. HT
CATEGORIA 4
riqualificazione energetica: si verifica solo le porzioni oggetto di intervento (cappotto, caldaia, finestre).
cosa rimane fuori? solo interventi di tinteggiatura, intonaci, interni
Si anticipano di quasi 2 anni gli edifici a energia quasi 0 (gia oggi si possono realizzare edifici qualori vengono rispettati i limiti previsti a luglio 2019).
Controlli e sanzioni: relazione tecnica in fase di progetto, AQE a fine lavori.
G.L. MORINI (requisiti minimi)
Allegato 2
sezione A: elenco requisiti comuni a tutti interventi
sezione B: verifiche per ristrutt imp primo livello (RI1 o ZEB)
sezione C: verifiche per ristr. importanti secondo livello.
sezione D: verifiche per riqualificazioni energetiche
è importante la sezione E allegato 2: tabella con indicazioni sintetiche a seconda di ogni intervento, quali verifiche fare e come farle.
Cos'è calcolo edificio di riferimento? Si tratta di fare 2 volte le verifiche, la prima volta sostituendo le pareti dell'edificio reale (sagoma, volume, orientamento, ecc.) cambiando le caratteristiche involucro e impianto, la seconda volta con caratteristiche reali. Cosa dobbiamo verificare dopo aver fatto questi 2 calcoli? lo dice il punto B.2 dell'allegato 2. L'edificio reale deve avere caratteristiche uguali o migliori.
Impianto dell'edificio di riferimento:
T mandata 55°, radiatori con valvole termostatiche, caldaia a condensazione, carico annuo medio annuo inferiore 4w/mc
L'edificio di riferimento è tarato su "impianti scarsi", se abbiamo impianti efficienti possiamo anche ridurre prestazione di edifici o viceversa. Le caldaie moderne sono in grado di superare tranquillamente i requisiti minimi, se ho problemi con involucro posso compensare con impianti più efficienti.
NZEB: sono edifici a energia quasi 0 quelli che rispettano requisiti e quota energie rinnovabili.
ESEMPIO: cappotto (che non rientra riqualif. importanti): D.1.2 (trasmittanza limite. D.1.6 (punti particolari vanno calcolati come media di tutto, compreso ponti termici). Cappotto lato interno, trasmittanza minima aumentata del 30% per ridurre spessori.
ESEMPIO: sostituzione impianto normale di riscaldamento. devo rispettare D.2, D.3, D.51, D.5.3. obbligo di diagnosi energetica. Obbligo scarichi fumi a tetto. Obbligo copertura 50% FER per ACS.
obbligo di DIAGNOSI ENERGETICA: se si sostituiscono impianti in edifici. Obbligo di regolazione per ambiente e per unità immobiliare.
KRISTIAN FABBRI (certificazione energetica)
Diniego titolo abilitativo se non vi è il rispetto delle FER. Vi sono deroghe per pompe di calore con potenza inferiore a 15Kw e caldaia potenza inferiore a 35 kw.
In caso di interventi di riqualificazione energetica è la ditta stessa che può attestare rispetto limiti.
Domande:
Il direttore lavori impianti firma AQE. obbligo impianti al di sopra 100kw per diagnosi energetica (regolata da norme UNI).
Edifici condominiali: obbligo o scelta per impianto autonomo? nuovi edifici non sono più obbligatori centralizzati. Obbligo rimane per edifici pubblici. Trasformazione da impianto centralizzato a impianto singolo.
SECONDO TEMPO: CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Arch. Stefano Stefani
1 ottobre fermo macchina.
E' prevista un sistema di verifica della conformità, con sanzioni previste da art. 15 nuovo D.LGS 192/2005. Verifiche di 2 livelli con approfondimenti successivi. primo livello sui dati di base, secondo livello on site con verifica effettiva edificio. Sanzione da 700 a 4000 euro a seconda tipo e entità irregolarità.
Cambia profondamente la procedura di calcolo. Ai fini della classificazione si utilizzerà l'energia non rinnovabile. Climatizzazione invernale e ACS sempre presente anche quando non c'è (impianto virtuale). Gli altri si considerano solo se ci sono. Procedura di calcolo non cambia niente (UNI e CTI). Comunque l'intero pacchetto serie 11300 è in revisione...(prossimi anni).
Cambia totalmente il sistema di classificazione. Spariscono le classi fisse, ci saranno classi scorrevoli determinate di volta in volta in riferimento a un edificio target.
Nuovi edifici almeno in classe A1.
Contributo per ogni certificato, da definirsi entro 1 gennaio 2016.
Stefano Piva (indicatori di determinazione indicatori di prestazione energetica)
dgr 7 settembre 2015 n. 1275 allegato A-4 e A-5
Disponibile nuovo modello APE:
nelle attività artigianali si può non mettere acs (se non c'è). il riscaldamento sempre presente anche se non c'è. Tipologia impiantistica di riferimento: generatore a combustibile gassoso con rendimento del 95% e dei sottosistemi di distribuzione con rendimento da 0,81
per acs similare...
Marinosci (controlli)
4 campagne sperimentali di controllo. controlli a campione su 2-5% degli attestati.
Verifiche di coerenza e congruenza. Controlli immediati per evitare errori grossolani (alert di correzione).
Controllo vero e proprio avviene durante la firma. Il sistema prova a incrociare i dati e a capirne la coerenza, si calcola un punteggio di qualità e coerenza dell'attestato. Qualora il punteggio supera una soglia limite l'attestato può essere emesso, se invece il punteggio è più basso il sistema richiede ulteriori dati (tutti) per fare poi i controlli di tipo C (approfonditi). Se anche dopo questo controllo il sistema non riesce a procedere si passa al controllo in campo con ispettore.
I controlli non sono casuali ma vanno a colpire sostanzialmente certificazioni incoerenti e con errori.
Importante la superficie utile energetica. Obbligo di sopralluogo e rilievo di superficie utile e disperdente. Obbligatoria lettera di incarico, lettera informativa e polizza assicurativa. Importante le raccomandazioni, spesso poco calcolate (tempi di ritorno poco credibili).
Non conformità maggiore: sollevano dubbi sulla classe
Non conformità minori: non fa cambiare la classe
Raccomandazione: errore di battitura... tutto quello che non influsice sulla classe energetica.
Sanzioni. In alternativa ritiro e sostituzione entro 10 giorni (diffida)
E per finire in allegria:
Attenzione alle lampade ad escandescenza.... :-)