LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGGIORNA LA PROPRIA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del decreto ministeriale recante l’aggiornamento delle linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia.
Con la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la nostra Regione ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25-ter della “nuova” Legge Regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti uno specifico provvedimento mediante il quale disciplinare le procedure di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), aggiornando la normativa attuale.
La Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)”:il provvedimento è in attesa di essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le specifiche disposizioni entrano in vigore dal 1° ottobre p.v.: fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m., ed in particolare quelle ivi riportate ai punti 5, 6 e 7 nonché negli Allegati 6, 7, 8, e 9.
Dopo l’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” continua così il percorso di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla Direttiva 2010/31/UE.
Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.
Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst
La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, e – per gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS.
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.
Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal DPR 75/2013.
Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo informatico SACE per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.
www.bucchisilvestri.it
Nessun commento:
Posta un commento