martedì 29 settembre 2015

stop temporaneo registrazione certificazioni energetiche

Per il passaggio al nuovo sistema informatico/normativo di calcolo, emissione e registrazione degli APE (attestati di prestazione energetica ovvero certificazioni energetiche) la Regione Emilia Romagna sospende la possibilità di registrare ed emettere tali certificati dal 1 ottobre al 5 ottobre. In caso di urgenze quindi non si potranno emettere certificati in questo periodo di tempo, salvo ulteriori ritardi informatici.



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Convegno Regione Emilia Romagna requisiti minimi e certificazione energetica

25 settembre 2015 Convegno Regione Emilia Romagna
Nuove norme in vigore da 1 ottobre in Emilia Romagna:

Delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015
  • Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)
  • Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015
    Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Live blogging dell'evento con le parti salienti:

Arch. Stefano Stefani

L'energia primaria considerata è sia quella rinnovabile che non rinnovabile. Molto importanti quindi diventano i fattori di conversione delle varie forme di energia in energia primaria.

Obiettivi 20-20-20 già aumentati in previsione del 2030.

La Regione ER si muove ancora nel quadro istituzionale che definisce l'Energia come materia concorrente fra stato e regione.

La direttiva 91 del 2002 (su cui basata norma regionale iniziale) è stata da tempo sostituita da direttiva 31 2010.

Ogni anno necessità di revisioni regionali (per allinearle con norma statali). Ultime:
DGR 453/2014 -- LR 7/2014 modifica LR 26/2004.

La regione ha dovuto prima sopperire alle lacune e ritardi norma statale, poi però ha dovuto allinearsi quando sono finalmente uscite le norme statali.

DGR 967/2015 (requisiti minimi)  DGR 1275/2015 (metodologia certificazione) che costituiscono l'allineamento di quanto deliberato in luglio dallo stato.

REQUISITI MINIMI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI (da 1 ottobre 2015)
Ambito di applicazione: 1) nuova costruzione 2) ristrutturazione importante 3) riqualificazione energetica.

Riqualificazione importante: di primo livello oltre 50% della superficie dell'involucro e almeno un impianto. Di secondo livello oltre il 25%

CATEGORIA 1
nuovi edifici, DR, ampliamento maggiore 15% volume. o 500 mc Calcolo con edificio di riferimento.

CATEGORIA 2
ristrutturazione importante di primo livello

CATEGORIA 3
sotto controllo solo trasmittanze e zone interessate. HT

CATEGORIA 4
riqualificazione energetica: si verifica solo le porzioni oggetto di intervento (cappotto, caldaia, finestre).

cosa rimane fuori? solo interventi di tinteggiatura, intonaci, interni
Si anticipano di quasi 2 anni gli edifici a energia quasi 0 (gia oggi si possono realizzare edifici qualori vengono rispettati i limiti previsti a luglio 2019).

Controlli e sanzioni: relazione tecnica in fase di progetto, AQE a fine lavori.


G.L. MORINI (requisiti minimi)




Allegato 2
sezione A: elenco requisiti comuni a tutti interventi
sezione B: verifiche per ristrutt imp primo livello (RI1 o ZEB)
sezione C: verifiche per ristr. importanti secondo livello.
sezione D: verifiche per riqualificazioni energetiche

è importante la sezione E allegato 2: tabella con indicazioni sintetiche a seconda di ogni intervento, quali verifiche fare e come farle.
Cos'è calcolo edificio di riferimento? Si tratta di fare 2 volte le verifiche, la prima volta sostituendo le pareti dell'edificio reale (sagoma, volume, orientamento, ecc.) cambiando le caratteristiche involucro e impianto, la seconda volta con caratteristiche reali. Cosa dobbiamo verificare dopo aver fatto questi 2 calcoli? lo dice il punto B.2 dell'allegato 2. L'edificio reale deve avere caratteristiche uguali o migliori.

Impianto dell'edificio di riferimento:
T mandata 55°, radiatori con valvole termostatiche, caldaia a condensazione, carico annuo medio annuo inferiore 4w/mc

L'edificio di riferimento è tarato su "impianti scarsi", se abbiamo impianti efficienti possiamo anche ridurre prestazione di edifici o viceversa. Le caldaie moderne sono in grado di superare tranquillamente i requisiti minimi, se ho problemi con involucro posso compensare con impianti più efficienti.

NZEB: sono edifici a energia quasi 0 quelli che rispettano requisiti e quota energie rinnovabili.

ESEMPIO: cappotto (che non rientra riqualif. importanti): D.1.2 (trasmittanza limite. D.1.6 (punti particolari vanno calcolati come media di tutto, compreso ponti termici). Cappotto lato interno, trasmittanza minima aumentata del 30% per ridurre spessori.

ESEMPIO: sostituzione impianto normale di riscaldamento. devo rispettare D.2, D.3, D.51, D.5.3. obbligo di diagnosi energetica. Obbligo scarichi fumi a tetto. Obbligo copertura 50% FER per ACS.
obbligo di DIAGNOSI ENERGETICA: se si sostituiscono impianti in edifici. Obbligo di regolazione per ambiente e per unità immobiliare.


KRISTIAN FABBRI (certificazione energetica)

Diniego titolo abilitativo se non vi è il rispetto delle FER. Vi sono deroghe per pompe di calore con  potenza inferiore a 15Kw e caldaia potenza inferiore a 35 kw.

In caso di interventi di riqualificazione energetica è la ditta stessa che può attestare rispetto limiti.

Domande:
Il direttore lavori impianti firma AQE. obbligo impianti al di sopra 100kw per diagnosi energetica (regolata da norme UNI).

Edifici condominiali: obbligo o scelta per impianto autonomo? nuovi edifici non sono più obbligatori centralizzati.  Obbligo rimane per edifici pubblici. Trasformazione da impianto centralizzato a impianto singolo.




SECONDO TEMPO: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Arch. Stefano Stefani

1 ottobre fermo macchina.
E' prevista un sistema di verifica della conformità, con sanzioni previste da art. 15 nuovo D.LGS 192/2005. Verifiche di 2 livelli con approfondimenti successivi. primo livello sui dati di base, secondo livello on site con verifica effettiva edificio. Sanzione da 700 a 4000 euro a seconda tipo e entità irregolarità.

Cambia profondamente la procedura di calcolo. Ai fini della classificazione si utilizzerà l'energia non rinnovabile. Climatizzazione invernale e ACS sempre presente anche quando non c'è (impianto virtuale). Gli altri si considerano solo se ci sono. Procedura di calcolo non cambia niente (UNI e CTI). Comunque l'intero pacchetto serie 11300 è in revisione...(prossimi anni).

Cambia totalmente il sistema di classificazione. Spariscono le classi fisse, ci saranno classi scorrevoli determinate di volta in volta in riferimento a un edificio target.
Nuovi edifici almeno in classe A1.

Contributo per ogni certificato, da definirsi entro 1 gennaio 2016.

Stefano Piva (indicatori di determinazione indicatori di prestazione energetica)
dgr 7 settembre 2015 n. 1275 allegato A-4 e A-5

Disponibile nuovo modello APE:

nelle attività artigianali si può non mettere acs (se non c'è). il riscaldamento sempre presente anche se non c'è. Tipologia impiantistica di riferimento: generatore a combustibile gassoso con rendimento del 95% e dei sottosistemi di distribuzione con rendimento da 0,81
per acs similare...


Marinosci (controlli)

4 campagne sperimentali di controllo. controlli a campione su 2-5% degli attestati.

Verifiche di coerenza e congruenza. Controlli immediati per evitare errori grossolani (alert di correzione).

Controllo vero e proprio avviene durante la firma. Il sistema prova a incrociare i dati e a capirne la coerenza, si calcola un punteggio di qualità e coerenza dell'attestato. Qualora il punteggio supera una soglia limite l'attestato può essere emesso, se invece il punteggio è più basso il sistema richiede ulteriori dati (tutti) per fare poi i controlli di tipo C (approfonditi). Se anche dopo questo controllo il sistema non riesce a procedere si passa al controllo in campo con ispettore.

I controlli non sono casuali ma vanno a colpire sostanzialmente certificazioni incoerenti e con errori.

Importante la superficie utile energetica. Obbligo di sopralluogo e rilievo di superficie utile e disperdente. Obbligatoria lettera di incarico, lettera informativa e polizza assicurativa. Importante le raccomandazioni, spesso poco calcolate (tempi di ritorno poco credibili).
Non conformità maggiore: sollevano dubbi sulla classe
Non conformità minori: non fa cambiare la classe
Raccomandazione: errore di battitura... tutto quello che non influsice sulla classe energetica.
Sanzioni. In alternativa ritiro e sostituzione entro 10 giorni (diffida)

E per finire in allegria:
Attenzione alle lampade ad escandescenza.... :-)





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giovedì 10 settembre 2015

come cambierà la certificazione energetica dal primo ottobre 2015

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGGIORNA LA PROPRIA DISCIPLINA IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio del decreto ministeriale recante l’aggiornamento delle linee-guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia.

Con la profonda revisione della Legge Regionale n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la nostra Regione ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 2010/31/UE: l’art. 25-ter della “nuova” Legge Regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti uno specifico provvedimento mediante il quale disciplinare le procedure di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), aggiornando la normativa attuale.

La Giunta regionale, nella seduta di lunedì 7 settembre, ha adottato la Delibera di Giunta regionale n. 1275 “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)”:il provvedimento è in attesa di essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le specifiche disposizioni entrano in vigore dal 1° ottobre p.v.: fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m., ed in particolare quelle ivi riportate ai punti 5, 6 e 7 nonché negli Allegati 6, 7, 8, e 9.

Dopo l’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio “Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” continua così il percorso di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla Direttiva 2010/31/UE.

Diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.

Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst

La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, e – per gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS.

Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli APE emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun APE: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.

Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal DPR 75/2013.

Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo informatico SACE per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.


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giovedì 26 marzo 2015

PROSSIME MODIFICHE ai requisiti minimi prestazioni energetiche edifici e certificazione energetica


FACCIAMO CHIAREZZA:
In Emilia Romagna vi è una normativa regionale e tutte le modifiche alla suddetta norma devono essere approvate e deliberate dalla Giunta Regionale. E' sempre stato così fin dal 2008 e continuerà ad essere così, anche perché inizialmente lo stato Italiano aveva deciso di affrontare la questione energetica in maniera superficiale e approssimativa, prendendo anche multe europee e causando la partenza in proprio delle regioni più avanzate. Comunque le modifiche sicuramente ci saranno (la regione sta lavorando intensamente ad un nuovo provvedimento), ma saranno deliberate dalla Regione in un provvedimento tutto ancora da approvare e pubblicare (a breve a quanto pare). Ovviamente le modifiche recepiranno in tutto o in parte, con modifiche o senza modifiche, quanto stabilito dal decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), probabilmente nel tentativo di armonizzare la normativa regionale pregressa con quanto l'Europa richiede (edificio di riferimento...). Sicuramente il primo luglio 2015 in Regione ER, dal punto di vista energetico, le cose cambieranno solo se lo stabilirà una delibera regionale (tali informazioni sono state verificate anche con una telefonata in Regione)Le informazioni che circolano nei siti e nei convegni infatti spesso tralasciano questi aspetti (ovviamente vista la complessità della normativa differenziata regione per regione).

presentazione delle novità in elaborazione dalla Regione Emilia Romagna


tratto da http://www.ediltecnico.it/30368/certificazione-energetica-edifici-pronto-decreto-attuativo-si-parte-1-luglio/ :
Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.
Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.
Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).
Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).
Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.
Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.
Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.
Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.




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martedì 23 dicembre 2014

Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014


Il software da noi utilizzato per l'emissione degli attestati di certificazione energetica (Namirial Termo v. 3.0, derivazione di Microsoftware Termo) è uno dei primi ad essere stato certificato dal CTI (n. 42) e quindi perfettamente in regola. Ricordo che il software Docet (realizzato da Enea anni fa ma mai aggiornato alle nuove norme Uni) non è più utilizzabile per l'emissione di APE.  Presentazione del nuovo software (slide convegno Bologna 18.12.2014) 



Microsoftware - BM Sistemi - Edilizia Namirial
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 dal CTI
Termo ha ottenuto il certificato n° 48 del 22/12/2014 
dal CTI per la conformità alle:
UNI/TS 11300 Parti 1 e 2:2014; Parte 3:2010;
Parte 4:2012 e Raccomandazione CTI R14:2013.

Dettagli su Termo - Scarica certificato


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lunedì 27 ottobre 2014

CONVEGNO REGIONE EMILIA ROMAGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTI 2014

Al Saie (24.10.2014 pad 26) si è tenuto il consueto e affollato incontro "annuale" con i tecnici della Regione Emilia Romagna (o meglio di Nuova Quasco, K. FABBRI e MARINOSCI) deputati a spiegare la continua evoluzione normativa in tema di certificazione energetica e requisiti minimi per nuove edificazioni e ristrutturazioni. 

A livello nazionale è avvenuto il completamento del recepimento delle norme europee ed ora la Regione deve allineare la propria normativa a quella italiana. Ciò avverrà entro marzo 2015 con una futura delibera che conterrà molte novità.
In merito alla sola certificazione energetica provo di elencare le principali future novità in merito alla sola certificazione energetica (Slide show convegno):

Vi sarà una significativa modifica nella definizione di impianto termico, includendo apparecchi quali stufe di potenza superiore a 5 KW (prima era sopra i 15). Inoltre i sistemi per la produzione di sola acqua calda sanitaria in residenziale, NON saranno più da considerare impianti termici (quindi boiler, scaldaacqua vari saranno da ignorare nelle future certificazioni energetiche).

Sono in vigore come noto le sanzioni, particolarmente pesanti per chi non redige il certificato avendone l'obbligo o per chi (spetta ai comuni farle) mette in vendita un edificio senza inserire negli annunci i dati energetici.

E' in partenza (novembre 2014) il programma annuale di verifica dei certificati energetici emessi, ancora in forma "bonaria" cioè senza sanzioni in caso di certificati non fatti a regola d'arte (le sanzioni partiranno probabilmente nel 2015 con modalità ancora da deliberare da parte della Regione).

Le modifiche delle norme di calcolo sono in vigore dal 2 ottobre, i Certificatori sono tenuti a eseguire il calcolo con i software a loro disposizione e poi a revisionare il calcolo una volta che i software saranno aggiornati (Namirial Termo ha rilasciato aggiornamento a nuove norme Uni il 28 ottobre 2014)

Dal 2 ottobre non è più possibile utilizzare Docet, che peraltro risultava di difficile e poco professionale utilizzazione nella maggior parte dei casi, con anche il rischio di certificare in classe G anche appartamenti migliori...

[in aggiornamento]





martedì 7 ottobre 2014

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DELLE NORME UNI-TS 11300 
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con la revisione delle norme UNI-TS 11300 parte 1 e 2 vengono modificate le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici. Ciò comporta significativi impatti sull’utilizzo da parte dei soggetti certificatori dei software commerciali di calcolo.

Lo scorso 2 ottobre 2014 il CTI ha pubblicato la revisione 2014 della norma Uni TS 11300 parte 1 e 2. Tale revisione delle norme comporta la introduzione di nuove modalità di calcolo, con significative differenze rispetto a quelle utilizzate dai software di calcolo certificati dal CTI sulla base della precedente versione delle norme.

Il CTI, contemporaneamente, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, e che sostituisce i due regolamenti precedentemente in vigore.

Per valutare l’impatto di tale situazione sulle procedure di certificazione energetica, occorre ricordare che: 
 il Dlgs. 192/05 così come modificato dalla Legge 90/13, all’art. 11 comma 1 specifica i documenti tecnici che costituiscono il riferimento nazionale per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici; 
 gli strumenti applicativi di calcolo (ovvero i software commerciali predisposti per effettuare il calcolo secondo le suddette metodologie) devono garantire un adeguato livello di affidabilità rispetto allo strumento nazionale di riferimento; 
 lo strumento nazionale di riferimento è costituito dal pacchetto normativo richiamato dall’art. 11 del decreto, dal Regolamento CTI per la certificazione di garanzia di conformità dei software di calcolo, e dalla relativa procedura tecnica di verifica operata dal CTI; 
 la conformità degli strumenti applicativi di calcolo allo strumento nazionale di riferimento è garantita dalla certificazione rilasciata dal CTI, sulla base della relativa procedura.

La normativa della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica degli edifici non prevede l’utilizzo cogente di specifici metodi di calcolo, limitandosi ad indicare che “Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio ... si fa riferimento a quanto in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o equivalenti” (Allegato 8 della DAL 156/08 e s.m.)

Nel consegue che, a partire dal 2 ottobre 2014, i soli strumenti applicativi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini del rilascio del relativo Attestato sono quelli conformi alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300- 4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.
Tale conformità è attestata dalla certificazione rilasciata dal CTI o, nelle more del suo rilascio, dalla dichiarazione sostitutiva del Produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2008 art. 7 comma 3 (o del punto 5 Allegato A del DM 26/06/2009 “Linee guida per la certificazione energetica”) nella quale viene fornita tale garanzia di conformità.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo DOCET si evidenzia che - conformemente a quanto previsto dal punto 5.2.2 dell’Allegato A del DM 26 giugno 2009 - esso deve essere predisposto da CNR ed ENEA sulla base delle norme tecniche riportate nel precedente paragrafo 5.1 del medesimo Allegato, in cui si fa esplicito riferimento alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni.

Ne consegue che anche il metodo di calcolo DOCET potrà essere utilizzato (con i limiti previsti) solo se viene garantita la sua conformità alle norme UNI TS 11300-1:2014; UNI TS 11300-2:2014; UNI TS 11300-3:2010; UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013.

In conclusione, si sottolinea la responsabilità del soggetto certificatore (anche ai sensi dell’art. 15 comma 3) nell’eventuale utilizzo improprio di strumenti applicativi di calcolo non conformi alle specifiche tecniche richiamate.

L’Organismo regionale di Accreditamento