lunedì 2 agosto 2010

In arrivo modifiche alla normativa in Emilia Romagna

A due anni circa dall'entrata in vigore della DAL n. 156 che stabilisce i requisiti di efficienza energetica per nuove costruzioni e altri interventi edilizi ed inoltre regola la certificazione energetica degli edifici in Emilia Romagna, sono in arrivo significative modifiche alla stessa delibera. Innanzitutto alcune sintetiche considerazioni: la delibera pur non essendo perfetta ("nessuno è perfetto" per citare Steve Jobs in auge in questi giorni di uscita di Iphone 4 :-), ha dato buona prova di se e sta incidendo profondamente sul costruito nuovo (in quanto pone precisi obblighi) ma, ed è questo il grosso merito, sta cambiando la cultura degli utenti che ormai sempre più conoscono e pretendono sia la certificazione che di abitare in case efficienti dal punto di vista energetico. Forse non altrettanto si può dire della normativa nazionale.


La delibera di modifica (chiamata DGR 139 2010) non è ancora né stata approvata né a quanto sembra disponibile in bozza per i comuni cittadini. Alcuni siti la hanno pubblicata generando confusione e costringendo la Regione ad una nota in cui si evidenziava come nulla fosse ancora approvato. L'approvazione (o meno) è prevista per metà settembre 2010 e poi nel caso entrerebbe in vigore immediatamente dopo la pubblicazione (quindi circa ai primi di ottobre. Esiste una presentazione della stessa DGR 139 che riepiloga le numerose modifiche sia sotto l'aspetto dei requisiti degli edifici a seconda dei vari interventi edilizi, sia della certificazione energetica.
Restando sulla certificazione energetica le modifiche principali sono le seguenti
- precisazione nell'ambito di applicazione ed esclusione e vari altre correzioni e chiarimenti;
- INTRODUZIONE DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO ESTIVO;
- adozione del "cruscotto" delle linee guida nazionali;
- targa su tutti gli edifici certificati;
- modifica sostanziale del metodo di inserimento dei dati, rendendolo meno libero e più guidato in modo da limitare i molti errori fatti fino ad oggi da parte dei Certificatori.


Rimandando alla lettura della delibera vera e propria ogni commento, ora si può dire che è opportuno consigliare a chi ha bisogno di far certificare il proprio vecchio appartamento, di non aspettare troppo in quanto è possibile vi sia un aumento degli oneri di calcolo (e di conseguenza dei costi della certificazione) dovuto alla necessità di valutare anche il fabbisogno estivo.
Per quanto riguarda i nuovi edifici in costruzione invece va segnalato ai proprietari che le previsioni fatte in fase progettuale potrebbero subire modifiche in quanto si introducono cambiamenti (tutti da valutare) che potrebbero portare sorprese.

Notizie aggiornate possono essere reperite anche dal sito Certenergy.it.




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sabato 10 luglio 2010

Certificazione energetica per affitti dal 1 luglio 2010 in E.R.

Valido per Regione Emilia Romagna


Riporto per ora la notizia ufficiale sul sito Ermes della regione Emilia Romagna. E' abbastanza chiara ed esauriente. L'attestato va realizzato (quindi è automaticamente registrato al catasto energetico regionale -SACE) e consegnato all'inquilino , ma non va depositato in Comune o consegnato ad altri enti.


Obbligo di certificazione energetica degli edifici ed unità immobiliari oggetto di locazione
30/06/2010 - Si ricorda che per i contratti di locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1° luglio 2010, la DAL 156/2008 prevede l’obbligo da parte del proprietario dell’immobile (“locatore”) di consegnare all’inquilino (“locatario” o “conduttore”) l’Attestato di Certificazione Energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.


A tale proposito di fa presente che:


* l’obbligo si applica a tutti i contratti stipulati successivamente a tale data (indipendentemente dalla data di registrazione o di inizio della locazione); in relazione alla ratio della norma, che assegna all’Attestato di Certificazione energetica una funzione eminentemente informativa circa il rendimento energetico dell’immobile, si ritiene che l’obbligo sia applicabile unicamente ai nuovi contratti (ovvero in caso di nuovo locatario), e non al rinnovo di contratti in essere (ove il locatario sia il medesimo);


* l’attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni, pertanto non deve essere redatto nuovamente per ogni contratto: esso viene mantenuto dal locatore, ed in caso di nuovo contratto va consegnato al nuovo locatario in copia dichiarata conforme;

*
l’obbligo non si applica nel caso di contratti non onerosi, quali comodato gratuito o simili.





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venerdì 14 maggio 2010

L'importanza dei consigli

Nella certificazione energetica di edifici esistenti assume particolare importanza la sezione dedicata ai consigli. Molti edifici esistenti risultano in classe G (la peggiore), eppure il lavoro del certificatore può essere importante ed utile anche in questi casi, proprio per suggerire interventi mirati e convenienti. Diversamente il certificato di un edificio in classe G assume la sola funzione formale di consentirne la vendita, dando ragione alla normativa nazionale che permette una semplice autodichiarazione del proprietario. Invece ritengo che il lavoro di un certificatore possa essere molto utile proprio in questi casi, cioè nel caso di compravendita di edifici scadenti dal punto di vista energetico in modo da suggerire soluzioni finalizzate a conseguire un risparmio. Molte volte è proprio dopo il passaggio di proprietà che si fanno ristrutturazioni o piccole manutenzioni. L'intervento che sicuramente va privilegiato nei consigli è quello della coibentazione di pareti e/o copertura, anche in rapporto allo stato conservativo degli stessi. Questo perchè è importante prima di tutto diminuire il fabbisogno di energia termica dell'edificio e gli infissi, poi migliorare il rendimento degli impianti.
E' importante far capire che riparare un tetto che perde dimenticandosi di mettere una buona coibentazione, o rifare un intonaco esterno anzichè fare un cappotto, sono errori che si pagano salati, e che comunque avvengono tuttora.
Conti alla mano rifare una facciata decrepita riparando l'intonaco e tinteggiando (considerando anche i costi del ponteggio), costa come eseguire un cappotto a regola d'arte (considerando le agevolazioni esistenti). Stesso discorso vale per la riparazione di coperture degradate.
Il calcolo dei benefici poi dimostra che questi interventi di coibentazione portano ad un ritorno dei costi in 4-5 anni, cioè si sta eseguendo un investimento molto redditizio.
Non sempre è possibile (per svariati motivi) eseguire un cappotto esterno, in questo caso anche la coibentazione eseguita dall'interno può risultare conveniente. La coibentazione eseguita dall'interno è meno efficiente ed inoltre va progettata e calcolata con estrema attenzione e alcuni accorgimenti per evitare fenomeni di condensa interna e quindi di degrado. Vanno poi attenuati (quasi impossibile correggerli) i ponti termici, risvoltando la coibentazione per una certa misura attorno ai muri portanti e ai solai. Nonostante ciò anche tale intervento ha dei vantaggi non indifferenti:
- è più economico e non necessita di ponteggio;
- può portare a sensibili risparmi economici se si realizzano contemporaneamente i nuovi impianti "a secco" nella nuova intercapedine creata, senza costi di assistenza muraria per scassi e a totale giovamento della muratura esistente non più "disarticolata" per far passare gli impianti.
- è realizzabile anche in casi di edifici con facciate particolari, rilievi, facciavista, o nel semplice caso di un singolo proprietario di un appartamento che vuole coibentare la propria residenza in autonomia rispetto al resto del Condominio (che non vuole o può fare un intervento complessivo).

Per comunicare all'acquirente questi concetti (quasi sempre il certificatore entra in contatto solo col venditore) è opportuno allegare al certificato una documentazione contenente appunto oltre ad un rapporto di calcolo e di rilievo, anche una relazione inerente i consigli, con i calcoli dettagliati di costi e benefici dell'intervento proposto. Tale documento deve essere il più chiaro e semplice possibile. Rispetto al certificato vero e proprio si ha però la possibilità di spiegare per esteso le scelte e i suggerimenti, oltre al significato di sigle e unità di misura, altrimenti ignoti agli utenti.

lunedì 5 aprile 2010

INCENTIVI EDIFICI SOSTENIBILI

Sto cercando di seguire tale vicenda e vorrei condividere in rete quanto man mano riesco a scoprire per ottenere gli incentivi alla vendita di edifici "verdi" o "sostenibili" che dir si voglia.

Il primo passo per ottenere tali incentivi è telefonare al numero 800 556 670 (con santa pazienza si riesce) e registrarsi come venditori (ottenendo un codice da utilizzarsi successivamente per entrare nel sito delle prenotazioni degli incentivi).

E' disponibile il decreto attuativo degli incentivi e la tabella riepilogativa.

E' disponibile il sito del ministero con tutte le istruzioni.

In questo articolo di Edilportale vengono chiariti quasi tutti gli ulteriori dubbi (il sito ufficiale del ministero è un po avaro di dettagli).

La guida ANIT chiarisce direi tutti i dubbi.

Per quanto riguarda il sistema di classificazione (diverso fra normativa nazionale e regionale Emilia Romagna) pare (il condizionale è d'obbligo) valga quanto scritto nel DL incentivi, quindi bisogna prendere le certificazioni (anche se in classe C) una ad una e controllarle, potrebbero comunque aver diritto (o meno), dipende dal rapporto S/V e dai limiti che ne conseguono. Questo perchè la classificazione dell'Emilia Romagna ha una scala fissa, quella nazionale ha una scala variabile in funzione del rapporto S/V, per cui bisogna verificare!

In particolare è evidente che l'incentivo è richiesto dall'acquirente come rimborso successivamente all'acquisto, sgravando il venditore dal rischio di rimetterci in caso di disguidi o problemi vari.
Un problema è dato dal fatto che la verifica della disponibilità dell'incentivo (che vista la pochezza complessiva delle risorse ha senso fare solo con estrema rapidità, dopo il 16 aprile), va fatta con i dati della certificazione (quindi a edificio sostanzialmente concluso ma con il preliminare fatto dopo il 6 aprile).

sabato 3 aprile 2010

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'attestato di certificazione energetica da noi realizzato viene sempre corredato da un allegato realizzato in maniera chiara e comprensibile dove sono riportati i principali dati dell'edificio e della certificazione, gli estremi della documentazione visionata e soprattutto una dettagliata sezione con i consigli per il risparmio energetico ed i relativi costi e tempi di ritorno. Tale documento completa e rende più comprensibile per l'utente finale la certificazione vera e propria.

Cos’è la CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

E’ il complesso delle operazioni svolte da soggetti (esperti o organismi qualificati e indipendenti) per il rilascio dell’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA e delle RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

L'attestato di certificazione energetica comprende:

- i dati relativi all'efficienza energetica propri

- i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

- l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

La certificazione è uno strumento di tipo informativo, finalizzato a promuovere sul mercato immobiliare gli edifici con prestazioni più elevate. Il valore dell’informazione è diversa secondo il contesto a cui si applica: nel caso di edifici esistenti assume particolare rilevanza la sezione dei consigli per il risparmio energetico.