giovedì 24 novembre 2011

Riqualificazione energetica

In considerazione del continuo aumento dei costi per il riscaldamento e il condizionamento (sia legati all'aumento delle materie prime che della tassazione), è sempre più importante intervenire sugli edifici esistenti con interventi ben progettati ed in grado di abbattere significativamente i costi energetici. Il primo passaggio è sicuramente quello di commissionare una certificazione energetica o una diagnosi energetica ad un professionista qualificato e laureato in grado di consigliare al meglio su quali interventi eseguire. Una certificazione energetica ben fatta contiene gia tutti gli elementi in termini di consigli e di calcolo costi beneficio per poter valutare quale sia l'intervento più efficace. Un errore da non fare è quello per esempio di ristrutturare un edificio o una appartamento senza valutarne anche l'aspetto energetico. Ci si troverebbe infatti con un appartamento "nuovo" che però consuma come quello vecchio e su cui difficilmente si potrà intervenire di nuovo. Stessa cosa si dica di interventi di "rifacimento del coperto" o della facciata che non affrontano seriamente anche il problema della coibentazione, con gravi danni economici per i cittadini che sono costretti a pagare una ristrutturazione spesso solo estetica e a continuare a pagare salate bollette. In generale il primo intervento da fare è quello di diminuire il fabbisogno coibentando meglio possibile pareti, coperture e basamento. Cambiare infatti solo la caldaia con una più efficiente non diminuisce in maniera drastica i consumi. Facendo molte certificazioni e calcolando in ogni certificazione uno o più interventi di miglioramento, molte volte tali interventi (anche grazie al 55% che dovrebbe essere prorogato dall'attuale governo Monti) vengono ripagati in 5-10 anni consentendo poi nel restante periodo un significativo guadagno.




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martedì 15 novembre 2011

A cosa serve la certificazione energetica?

Durante l'attività di certificazione capita spesso che venga richiesto dal committente "a cosa serve la certificazione?" e anche "posso autodichiarare di essere in classe G?". Spesso infatti si viene chiamati all'ultimo minuto quando chi deve vendere o affittare un immobile esistente è stato avvisato che occorre anche la Certificazione. La qualità della risposta che da il certificatore è fondamentale perchè una risposta non soddisfacente non fa altro che confermare l'impressione di aver pagato l'ennesimo inutile pezzo di carta. La mia risposta è grossomodo la seguente: La Certificazione energetica serve a far in modo che nel tempo il mercato immobiliare premi gli edifici che consumano meno e penalizzi gli altri. Tramite la certificazione chi sceglie casa potrà valutarne anche l'aspetto del consumo energetico in base a criteri oggettivi e confrontabili in quanto basati su un calcolo standardizzato. Ciò dovrebbe portare nel tempo a favorire gli edifici migliori e spingere anche di conseguenza i proprietari di edifici energeticamente scadenti a ristrutturarli adeguatamente, prima di rimetterli nel mercato. La certificazione inoltre riporta i consigli per il miglioramento. A volte si può riscontrare ad esmpio che un edificio in classe G può essere comunque conveniente in quanto potrebbe essere portato in una classe migliore con poco sforzo (magari solo inserendo alcuni accorgimenti in un progetto di ristrutturazione gia previsto). Ad esempio un edificio che necessita di manutenzione straordinaria può essere ristrutturato e rimanere nella stessa classe energetica o può essere ristrutturato intelligentemente (spendendo alla fine poco più o anche meno se si usufruisce del 55%) e portare a risparmi nei consumi che consentono di recuperare la spesa fatta in pochi anni (spesso con tempi di ritorno dell'investimento migliori del fotovoltaico ad esempio). Altre volte invece tutto ciò non è possibile! Si pensi ad un edificio appena ristrutturato ma non coibentato, difficilmente sarà oggetto di una nuova ristrutturazione finalizzata al risparmio energetico; in questo caso si saprà cosa si acquista e si valuterà. La certificazione applicata a tutte le compravendite e gli affitti fa in modo che tale atto venga diffuso più possibile e nel tempo entri a far parte del comune sentire dei cittadini che impareranno a pretendere e valutare la certificazione. L'autocertificazione ammessa dalla normativa nazionale è una pratica non ammessa dalla normativa europea e da quella della nostra Regione e per la quale l'Italia è sanzionata dall'Europa. D'altronde dare la possibilità ai cittadini di autocertificare il proprio appartamento vanifica molte delle potenzialità della certificazione soprattutto sotto l'aspetto dei consigli e della effettiva diffusione e conoscenza della certificazione energetica. E la vostra?


lunedì 3 ottobre 2011

Kristian Fabbri: NOVITA’ in Emilia-Romagna

Kristian Fabbri: NOVITA’ in Emilia-Romagna: Approvata il 26 settembre 2011 la NUOVA DGR 1366/2011 della Regione Emilia-Romagna, che sarà in vigore dal 6 ottobre 2011.






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Cambia ancora la normativa regionale dell'Emilia Romagna

Sul sito della Regione E. R. è apparsa comunicazione ufficiale delle attese modifiche alla normativa regionale. Le modifiche riguarderanno sia i requisiti che dovranno avere le nuove costruzioni (con effetti a partire dal 31 maggio 2012) ma anche le procedure di certificazione energetica (con effetti dal 6 ottobre 2011). In particolare è previsto che: L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. Rimane l'obbligo di allegazione all'atto di compravendita e di consegna al locatario. Questo elemento dovrebbe risolvere uno degli aspetti critici del procedimento di certificazione e cioè che il certificatore stesso viene chiamato sempre a contratto (vendita o affitto) già stabilito. Questo infatti contrasta con le motivazioni di fondo che hanno spinto all'adozione della certificazione energetica e cioè premiare sul libero mercato gli edifici che consumano meno (e di conseguenza spingere i proprietari di quelli più inefficienti a eseguire migliorie in modo da farli ritornare appetibili). E' chiaro che una certificazione fatta all'ultimo minuto quasi mai sposta la cifra o fa cambiare idea all'acquirente. Ora invece chi sceglierà un appartamento potrà confrontare anche la classe energetica.
Lunedì 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la Delibera n. 1366, con la quale vengono modificati – ai sensi del punto 3.3 e 3.4 della DAL 156/08 – alcuni allegati della DAL 156/08 medesima. Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici: si tratta di un passo importante, che consente a tutti gli operatori del settore di avere un unico riferimento normativo per quanto riguarda la progettazione energetica degli edifici. Nella nostra Regione, infatti, la DAL 156/08 continuerà ad essere l’unico provvedimento normativo da rispettare in materia. Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche riguardano ovviamente la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante. Da questo punto di vista, in realtà, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero: - la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS - installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica. Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore, qualificabile come rinnovabile. Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di energia da FER, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante impianti collettivi. Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale, infatti, l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. Vengono inoltre introdotte altre modifiche, per lo più funzionali ad una più corretta applicazione della norma. Fra queste, ricordiamo: - la introduzione di nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di climatizzazione individuale”, o l’aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”. - viene prevista la possibilità di derogare all’obbligo di installazione di impianti centralizzati nel caso di installazione di impianti termici in edifici esistenti, per un massimo pari al 30% delle unità immobiliari presenti nell’edificio, con l’obbligo di riconvertire gli impianti realizzati qualora si superi questa soglia: la norma è destinata a coprire quei casi – frequenti ad esempio nelle seconde case in riviera – di edifici a suo tempo realizzati senza impianto termico. Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili. Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici entreranno in vigore il giorno 6 ottobre 2011 quando la delibera DGR 1366/2011 verrà pubbicata sul numero 151 del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, consultabile all’indirizzo http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca . Al fine di agevolare la lettura delle nuove disposizioni, ed il confronto con le precedenti, sarà reso disponibile un testo a confronto nel sito http://www.regione.emilia-romagna.it/energia, ricordando comunque che l’unico testo valido è quello pubblicato sul BUR: non possono essere presi a riferimento testi pubblicati in modo diverso (slides, etc.) che possono riportare differenze anche sostanziali. Link: SLIDES DI PRESENTAZIONE TESTO DELIBERA DI AGGIORNAMENTO sito Ermes della Regione E.R.

domenica 25 settembre 2011

quota 250 certificazioni

Raggiunta e superata quota 250 certificazioni energetiche. Realizzate in tutte le province della regione Emilia Romagna (Aggiornamento aprile 2012)




Certificazioni per provincia (basate su prime 150):




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giovedì 31 marzo 2011

Ancora novità!

Riporto una sintesi presa dal Blog dell'Arch. Kristian Fabbri in merito alla pubblicazione del Decreto rinnovabili o decreto Romani.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81 il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.° 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/CE e 2030/30/CE”
Le novità per l’edilizia
- obbligo nei contratti di compravendita e locazione di inserire apposita clausola con la quale si da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (art.11 comma 1 lettera c) che introduce un nuovo comma 2-ter all’art. 6 comma del Dlgs 192/2005)
- dal 1° gennaio 2012 obbligo di riportare negli annunci di vendita commerciale l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica;
- nuovi limiti per la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti: il 50% dell’energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e, dal 1° gennaio 2017, il 50% dell’energia termica per il riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria (il 20% dal 31 maggio 2012, e il 25 % dal 1° gennaio 2014);
- gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti mediante impianti termici per la produzione di energia termica alimentati esclusivamente elettrica da fonti rinnovabili. Ad esempio l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico che alimenta un pompa di calore elettrica (o un pannello radiante elettrico) non può essere computata per soddisfare i limiti di dotazione minima di impianti a rinnovabili di cui sopra;
- nuovi limiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dal 1° gennaio 2017 la potenza elettrica da fonti rinnovabili minima installata dovrà essere pari a 0,5 kW per metro quadro di superficie.

Il Dlgs 28/2011 contiene ulteriori elementi in merito ai criteri di incentivazione (regime di sostegno) dell'eneriga prodotta da fonti energetiche rinnovabili:
- dovrà ri-aggiornare il Contoenergia per il fotovoltaico (IV° Contoenergia elettrico)
- elimina la detrazione del 55% degli interventi di riqualificazione energetica sostituendolo con un "riconoscimento in bolletta" di una quota parte dei costi sostenuti (Contoenergia Termico), con modalità ancora da definire.

(Riproduzione riservata. Il materiale contenuto è consultabile e riproducibile a patto di citarne fonte ed autore ed i relativi link).



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mercoledì 30 marzo 2011

Ma il fotovoltaico è bello o brutto?


Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative sono (o meglio dire erano, ma questa è un'altra storia) attualmente fortemente incentivati dallo stato a spese di tutti gli utenti e fortemente auspicati da tutti (ecologisti compresi?). Quando dalla teoria si passa alla pratica sorgono i primi problemi e molte sono le forze che spingono alla limitazione dei grossi impianti a terra, specie nelle aree agricole, magari a favore di impianti più piccoli nelle coperture di case e capannoni. Condivido per una serie di motivi logici: meglio che il terreno sia coltivato e non diserbato chimicamente, solo per dirne una, ma anche questa è un'altra storia.


Il dubbio che mi assale da Architetto è invece il seguente: Un impianto solare fotovoltaico a terra o in copertura è veramente "brutto"? Analogamente ci si può chiedere se una fila di torri eoliche siano veramente brutte e contrarie alla tutela del paesaggio. Guardando i regolamenti di Comuni e Regioni pare che la risposta sia gia stata data e che questa sia affermativa, bisogna nasconderli con siepi, non farli in zone tutelate, tenerli bassi e radenti le coperture (in maniera spesso antieconomica), produrre documentazione e immagini tendenti a dimostrare che questi impianti siano in realtà poco visibili, nascosti, coperti (anche ciò non è logico, il vento aumenta sulle alture esposte e visibili, il sole diminuisce se ho un albero o una siepe ad ombreggiare).

Però viaggiando un minimo si vede invece che zone che hanno ancora un paesaggio molto più tutelato e importante della nostra pianura emiliana (mi viene in mente l'Alto Adige per stare da noi e quasi tutta la Spagna per esempio) non hanno invece troppi problemi a riempire di eolico o di fotovoltaico? Forse da loro il pesaggio non è tutelato (ne dubito fortemente) o forse semplicemente tali elementi non sono annoverati fra quelli che possano "rovinare un paesaggio". Forse perché il paesaggio è rovinato più dal fatto di costruire ovunque qualunque cosa lecita o illecita o espandere città e paesi fino a far scomparire la campagna e le aree verdi. Forse questo rovina il paesaggio, non una fila di torri eoliche e un campo fotovoltaico!


Ora mi chiedo: chi ha fatto un capannone industriale o una intera zona industriale si è mai posto questi problemi? Le ammisitrazioni impongono di fare stabilimenti produttivi nascosti da file di alberi? Esistono file di siepi o alberi che circondano le zone industriali o le stalle o i gasdotti o torri di trivellazione o ripetitori televisivi o antenne per cellulari o raccordi autostradali o le discariche o i depositi di materiali edili, ecc. ecc.? Possiamo dire che tutte queste attrezzature sono necessarie ma sicuramente non sono belle da vedere. Eppure le troviamo dappertutto comprese zone paesaggistiche, centri storici, perfino nei pressi di zone dichiarate patrimonio dell'umanità!


Solo per il fotovoltaico e l'eolico si fanno normative particolari finalizzate a nasconderle. Sicuramente è più bello se attorno c'è la siepe, ma mi chiedo: per quale motivo? Posso dunque costruire una casa orribile solo per il fatto che poi la nascondo con una siepe? No, la casa orribile la posso fare tranquillamente senza che nessuno me lo impedisca, invece un bell'impianto fotovoltaico devo nasconderlo. Perchè?




Aggiornamento:
Al riguardo segnalo un interessante articolo dove dati alla mano si riporta come le proteste di cittadini spesso non facciano distinzione fra impianti inquinanti e fonti rinnovabili, come se una centrale atomica e una eolica avessero in comune non solo il fatto di produrre energia elettrica ma anche il fatto che ovunque la si progetti ci si troverà in contrasto coi cittadini del luogo!


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