DALL’ACE ALL’APE: MODIFICHE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA SACE
Come è noto, già con DGR 1366 del 26 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica e di Attestato di Prestazione Energetica quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.
In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica” e prevedendo altresì che “L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.
Conseguentemente, dal 1° ottobre p.v. gli Attestati che il sistema informatico SACE rende disponibili in formato .pdf dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”.
Come indicato anche dalla circolare ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.
Infine si ricorda che, come già precedentemente indicato (si veda la comunicazione dello scorso 8 agosto in http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-home/entrano-in-vigore-le-disposizioni-di-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue), per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.
[fonte regione Emilia Romagna]
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