n. 63 del 4 giugno 2013
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale il nostro Paese recepisce la Direttiva 2010/31/UE, modificando profondamente i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.
L’adozione del provvedimento tramite decreto-legge trova motivazione di urgenza nella necessità di evitare la procedura di infrazione (già avviata) per mancato recepimento (il termine ultimo fissato in merito dalla direttiva medesima era il 12 luglio 2012).
Il provvedimento trova immediata applicazione, subito dopo la sua pubblicazione, salvo essere poi dover essere convertito in legge entro 60 giorni. Essendo mancata la concertazione con le Regioni (trattasi infatti di materia concorrente) a causa dell’urgenza di cui sopra, il Governo ha dichiarato la disponibilità di valutare eventuali osservazioni delle Regioni stesse in fase di conversione.
Il decreto in questione apporta numerose e significative modifiche (riportate in sintesi in Allegato) al quadro normativo attuale sia in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto di intervento edilizio, sia in materia di certificazione energetica.
Sottolineiamo che Il Decreto non comporta modifiche immediate a quanto previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna, che rimangono pienamente in vigore fino alla loro eventuale modifica. Entrano immediatamente in vigore invece le sanzioni.
In particolare, per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica sottolineiamo che già la DGR 1366/2011 in Allegato 1 riporta la definizione di “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”, sancendo la loro sostanziale ed effettiva equivalenza.
NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE
La Regione Emilia-Romagna ha creato un profilo twitter per comunicare le attività, le news, i dati e le informazioni che riguardano l'energia dentro e fuori dall'Emilia-Romagna. Una particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative che nascono dalle attività dell'Ente, in special modo i requisiti di rendimento energetico degli edifici e la certificazione energetica.Il canale twitter sarà gestito a cura del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione, si chiamerà @EnergiaER e potrete trovarlo a questo indirizzo.
Principali novità del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013
[...]
NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di prestazione energetica dell’edificio”.[...]
NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.
- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica (ACE), la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.
- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.
- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
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