Blog personale del Certificatore n. 00050 della Regione Emilia Romagna
venerdì 17 dicembre 2010
Prorogato di un altro anno il 55%
Rispetto alla concreta possibilità di una eliminazione del 55% sicuramente la notizia è positiva anche se la proroga di anno in anno è sempre una "lotteria di capodanno" e non aiuta certo a programmare interventi importanti su edifici estesi, che a volte necessitano solo di progettazione ben più di un anno, per non parlare dell'esecuzione. Oltretutto tale metodo della proroga in extremis (e dopo unanime protesta di tutti gli operatori del settore e cittadini) la dice lunga su quali siano le priorità del nostro governo, non certo l'ambiente ed il rispetto degli accordi internazionali presi (Es. protocollo di Kyoto).
Di positivo c'è che per i cittadini con minor reddito dichiarato (e che a fronte di interventi edilizi sostanziosi potevano detrarre solo una parte di quanto di diritto, cioè fino all'importo annuale di tasse effettivamente pagate), la possibilità di detrarre in 10 anni è un concretissimo miglioramento.
Esempio:
Nel 2010 il Sig. Rossi spende 100.000 euro per riqualificare energeticamente la sua residenza. Avrebbe diritto a 55.000 euro di detrazione ma paga solo 5.000 euro di tasse all'anno, quindi in 5 anni detrarrà effettivamente 5 x 5.000 = 25.000 euro (in quanto non è previsto rimborso dell'eccedenza).
Ora se il Sig. Rossi facesse tale intervento nel 2011 detrarrebbe invece 10 x 5000 = 50.000 euro, che seppur in 10 anni sono esattamente il doppio di quanto detrarrebbe con intervento pagato nel 2010.
Quindi il 55% diventa maggiormente appetibile anche per lavoratori dipendenti e "giovani" pensionati.
Testo di Legge:
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e`ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
giovedì 2 dicembre 2010
OT: Certificazione acustica degli edifici
I limiti imposti da tale legge sono a volte di difficile realizzazione, di incerta misura (specie ad opera di diversi periti in sede legale), con la coseguenza di numerose cause intentate (e spesso vinte) a danno dei costruttori. Il Ministero competente ha commissionato all'Uni una norma tecnica che è stata pubblicata da poco (UNI 11367). Tale norma tecnica è stata realizzata appositamente per essere la base di una nuova normativa sull'acustica che il Governo avrebbe dovuto fare già da tempo, anche con lo scopo di correggere il DPCM esistente. Ora per qualche tipo di problema o contrasto (a pensar bene) o totale disinteresse (a pensare male), tale legge non è mai stata approvata e la norma Uni relativa non è tuttora un documento cogente ma è utilizzabile solo "volontariamente" per certificare una classe di appartenenza acustica di un dato edificio. Sappiamo tutti che col coacervo di leggi e decreti (ora anche di testi unici) che si affollano in edilizia, le norme volontarie sono destinate all'oblio nel senso che nessuno le utilizzerà mai (proprio perchè troppe e spesso incongruenti sono le norme da rispettare).
E fin qui tutto bene, o meglio tutto come al solito. Il problema grosso è che sempre il Governo ha pensato bene di sospendere la validità del suddetto DPCM (in attesa del nuovo e disperso testo di legge) solo nei rapporti fra privati ("Legge Comunitaria"). In sostanza il decreto (coi suoi limiti discutibili) rimane in vigore ma i costruttori sono praticamente liberi di non rispettarlo in quanto nessuno potrà più citarli in giudizio. Potranno invece probabilmente citare in giudizio i progettisti o le amministrazioni gli uni per non aver ben progettato e le altre per non aver controllato e fatto rispettare la legge!
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lunedì 1 novembre 2010
Che fine faranno gli incentivi del 55%?
Inutile ricordare come gli incentivi del 55% siano in realtà un'ottima cosa sia per i cittadini, (che possono riqualificare le abitazioni a costo contenuto, risparmiando nel tempo in spese per riscaldamento) che per l'ambiente (l'edilizia produce inquinamento in misura maggiore rispetto anche ai trasporti, gli edifici esistenti molto inquinanti sono in numero infinitamente superiore rispetto a quelli ecologici di nuova concezione), ma anche per le imprese (lavoro creato dalle ristrutturazioni che senza incentivi semplicemente non si farebbero) e per lo stato (senza incentivi il "nero" in edilizia tornerebbe a farla da padrone, con minori introiti in tasse e imposte e di conseguenza maggiore evasione fiscale). Evidentemente se vi sono dei dubbi sulla bontà dell'incentivo sono giustificati unicamente dal fatto che la politica ormai è distaccata dalla realtà e persegue obiettivi diversi (non il benessere dei cittadini e delle imprese, non il rispetto del protocollo di Kyoto, non il risanamento del bilancio dello stato, non il risparmio energetico), obiettivi che non è elegante ricordare in questa sede!
* L'Ag. Entrate ha precisato (per aiutare i cittadini) che possono essere agevolati anche interventi finiti successivamente, le agevolazioni saranno solo però sulla parte fatta e pagata nel 2010. Cioè se ho un intervento che non riesco a finire entro il 2010 posso comunque portare in detrazioni tutte le spese sostenute nel 2010, dandone comunicazione entro 31 marzo 2011 (sempre che 55% non sia effettivamente prorogato).
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sabato 2 ottobre 2010
Modificata la norma regionale in Emilia Romagna su requisiti minimi e certificazione.
Pagina relativa della Regione Emilia Romagna
Sintesi delle principali modifiche
Testo ufficioso delibera con i nuovi allegati modificati. (1,9 Mb)
Presentazione della delibera modificata (7,8 Mb)
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martedì 21 settembre 2010
Nuovo software Enea per efficienza energetica
"Da Enea un nuovo software per misurare l'efficienza energetica, si chiama Winshelter e consente di calcolare le proprietà termiche, solari e luminose dei serramenti e dei sistemi di schermatura solare negli edifici"
Tale software è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.pit.enea.it/Scarico e provo......
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lunedì 2 agosto 2010
In arrivo modifiche alla normativa in Emilia Romagna
La delibera di modifica (chiamata DGR 139 2010) non è ancora né stata approvata né a quanto sembra disponibile in bozza per i comuni cittadini. Alcuni siti la hanno pubblicata generando confusione e costringendo la Regione ad una nota in cui si evidenziava come nulla fosse ancora approvato. L'approvazione (o meno) è prevista per metà settembre 2010 e poi nel caso entrerebbe in vigore immediatamente dopo la pubblicazione (quindi circa ai primi di ottobre. Esiste una presentazione della stessa DGR 139 che riepiloga le numerose modifiche sia sotto l'aspetto dei requisiti degli edifici a seconda dei vari interventi edilizi, sia della certificazione energetica.
Restando sulla certificazione energetica le modifiche principali sono le seguenti
- precisazione nell'ambito di applicazione ed esclusione e vari altre correzioni e chiarimenti;
- INTRODUZIONE DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO ESTIVO;
- adozione del "cruscotto" delle linee guida nazionali;
- targa su tutti gli edifici certificati;
Rimandando alla lettura della delibera vera e propria ogni commento, ora si può dire che è opportuno consigliare a chi ha bisogno di far certificare il proprio vecchio appartamento, di non aspettare troppo in quanto è possibile vi sia un aumento degli oneri di calcolo (e di conseguenza dei costi della certificazione) dovuto alla necessità di valutare anche il fabbisogno estivo.
Per quanto riguarda i nuovi edifici in costruzione invece va segnalato ai proprietari che le previsioni fatte in fase progettuale potrebbero subire modifiche in quanto si introducono cambiamenti (tutti da valutare) che potrebbero portare sorprese.
sabato 10 luglio 2010
Certificazione energetica per affitti dal 1 luglio 2010 in E.R.
Riporto per ora la notizia ufficiale sul sito Ermes della regione Emilia Romagna. E' abbastanza chiara ed esauriente. L'attestato va realizzato (quindi è automaticamente registrato al catasto energetico regionale -SACE) e consegnato all'inquilino , ma non va depositato in Comune o consegnato ad altri enti.
Obbligo di certificazione energetica degli edifici ed unità immobiliari oggetto di locazione
30/06/2010 - Si ricorda che per i contratti di locazione di immobili stipulati a decorrere dal 1° luglio 2010, la DAL 156/2008 prevede l’obbligo da parte del proprietario dell’immobile (“locatore”) di consegnare all’inquilino (“locatario” o “conduttore”) l’Attestato di Certificazione Energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso.
A tale proposito di fa presente che:
* l’obbligo si applica a tutti i contratti stipulati successivamente a tale data (indipendentemente dalla data di registrazione o di inizio della locazione); in relazione alla ratio della norma, che assegna all’Attestato di Certificazione energetica una funzione eminentemente informativa circa il rendimento energetico dell’immobile, si ritiene che l’obbligo sia applicabile unicamente ai nuovi contratti (ovvero in caso di nuovo locatario), e non al rinnovo di contratti in essere (ove il locatario sia il medesimo);
* l’attestato di certificazione energetica ha una validità di 10 anni, pertanto non deve essere redatto nuovamente per ogni contratto: esso viene mantenuto dal locatore, ed in caso di nuovo contratto va consegnato al nuovo locatario in copia dichiarata conforme;
* l’obbligo non si applica nel caso di contratti non onerosi, quali comodato gratuito o simili.
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venerdì 14 maggio 2010
L'importanza dei consigli
E' importante far capire che riparare un tetto che perde dimenticandosi di mettere una buona coibentazione, o rifare un intonaco esterno anzichè fare un cappotto, sono errori che si pagano salati, e che comunque avvengono tuttora.
Conti alla mano rifare una facciata decrepita riparando l'intonaco e tinteggiando (considerando anche i costi del ponteggio), costa come eseguire un cappotto a regola d'arte (considerando le agevolazioni esistenti). Stesso discorso vale per la riparazione di coperture degradate.
Il calcolo dei benefici poi dimostra che questi interventi di coibentazione portano ad un ritorno dei costi in 4-5 anni, cioè si sta eseguendo un investimento molto redditizio.
Non sempre è possibile (per svariati motivi) eseguire un cappotto esterno, in questo caso anche la coibentazione eseguita dall'interno può risultare conveniente. La coibentazione eseguita dall'interno è meno efficiente ed inoltre va progettata e calcolata con estrema attenzione e alcuni accorgimenti per evitare fenomeni di condensa interna e quindi di degrado. Vanno poi attenuati (quasi impossibile correggerli) i ponti termici, risvoltando la coibentazione per una certa misura attorno ai muri portanti e ai solai. Nonostante ciò anche tale intervento ha dei vantaggi non indifferenti:
- è più economico e non necessita di ponteggio;
- può portare a sensibili risparmi economici se si realizzano contemporaneamente i nuovi impianti "a secco" nella nuova intercapedine creata, senza costi di assistenza muraria per scassi e a totale giovamento della muratura esistente non più "disarticolata" per far passare gli impianti.
- è realizzabile anche in casi di edifici con facciate particolari, rilievi, facciavista, o nel semplice caso di un singolo proprietario di un appartamento che vuole coibentare la propria residenza in autonomia rispetto al resto del Condominio (che non vuole o può fare un intervento complessivo).
Per comunicare all'acquirente questi concetti (quasi sempre il certificatore entra in contatto solo col venditore) è opportuno allegare al certificato una documentazione contenente appunto oltre ad un rapporto di calcolo e di rilievo, anche una relazione inerente i consigli, con i calcoli dettagliati di costi e benefici dell'intervento proposto. Tale documento deve essere il più chiaro e semplice possibile. Rispetto al certificato vero e proprio si ha però la possibilità di spiegare per esteso le scelte e i suggerimenti, oltre al significato di sigle e unità di misura, altrimenti ignoti agli utenti.
lunedì 5 aprile 2010
INCENTIVI EDIFICI SOSTENIBILI
Il primo passo per ottenere tali incentivi è telefonare al numero 800 556 670 (con santa pazienza si riesce) e registrarsi come venditori (ottenendo un codice da utilizzarsi successivamente per entrare nel sito delle prenotazioni degli incentivi).
E' disponibile il decreto attuativo degli incentivi e la tabella riepilogativa.
E' disponibile il sito del ministero con tutte le istruzioni.
In questo articolo di Edilportale vengono chiariti quasi tutti gli ulteriori dubbi (il sito ufficiale del ministero è un po avaro di dettagli).
La guida ANIT chiarisce direi tutti i dubbi.
Per quanto riguarda il sistema di classificazione (diverso fra normativa nazionale e regionale Emilia Romagna) pare (il condizionale è d'obbligo) valga quanto scritto nel DL incentivi, quindi bisogna prendere le certificazioni (anche se in classe C) una ad una e controllarle, potrebbero comunque aver diritto (o meno), dipende dal rapporto S/V e dai limiti che ne conseguono. Questo perchè la classificazione dell'Emilia Romagna ha una scala fissa, quella nazionale ha una scala variabile in funzione del rapporto S/V, per cui bisogna verificare!
In particolare è evidente che l'incentivo è richiesto dall'acquirente come rimborso successivamente all'acquisto, sgravando il venditore dal rischio di rimetterci in caso di disguidi o problemi vari.
Un problema è dato dal fatto che la verifica della disponibilità dell'incentivo (che vista la pochezza complessiva delle risorse ha senso fare solo con estrema rapidità, dopo il 16 aprile), va fatta con i dati della certificazione (quindi a edificio sostanzialmente concluso ma con il preliminare fatto dopo il 6 aprile).
sabato 3 aprile 2010
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
L'attestato di certificazione energetica da noi realizzato viene sempre corredato da un allegato realizzato in maniera chiara e comprensibile dove sono riportati i principali dati dell'edificio e della certificazione, gli estremi della documentazione visionata e soprattutto una dettagliata sezione con i consigli per il risparmio energetico ed i relativi costi e tempi di ritorno. Tale documento completa e rende più comprensibile per l'utente finale la certificazione vera e propria.
Cos’è la CERTIFICAZIONE ENERGETICA?
E’ il complesso delle operazioni svolte da soggetti (esperti o organismi qualificati e indipendenti) per il rilascio dell’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA e delle RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI.
L'attestato di certificazione energetica comprende:
- i dati relativi all'efficienza energetica propri
- i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
- l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
La certificazione è uno strumento di tipo informativo, finalizzato a promuovere sul mercato immobiliare gli edifici con prestazioni più elevate. Il valore dell’informazione è diversa secondo il contesto a cui si applica: nel caso di edifici esistenti assume particolare rilevanza la sezione dei consigli per il risparmio energetico.