Blog personale del Certificatore n. 00050 della Regione Emilia Romagna
giovedì 20 dicembre 2012
venerdì 14 dicembre 2012
Stop alle autodichiarazioni in classe G
Sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 relativo alla “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”.
Il decreto risponde alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia ed in particolare rimuove la possibilità per i proprietari degli immobili di autocertificare in classe classe G il proprio immobile (possibilità che era in in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE).
Tale possibilità era comunque già preclusa dalle normative regionali più evolute come quella dell'Emilia Romagna (regione in cui appunto non vi è mai stata la possibilità di autodichiarazione in classe G).
Nello stesso decreto sono poi elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa:
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali. Anche in questo caso niente di nuovo almeno nella nostra regione dove tali edifici erano già ampiamente esentati dalla certificazione.
E' ovvio che la possibilità di autodichiarare un edificio in classe G oltre a violare un principio normativo europeo va anche contro il buonsenso. L'esperienza della certificazione dice che un bravo certificatore è più che mai utile in presenza di edifici vecchi o scadenti o estremamente energivori, proprio per la parte di certificazione fondamentale costituita dai CONSIGLI!. Estremizzando si può dire che certificare solo edifici nuovi porta il certificatore a essere solo un fornitore di un ennesimo "pezzo di carta". Certificare un edificio vecchio e scadente vuol dire invece se si lavora bene fare un'importante opera di informazione e sensibilizzazione fornendo spesso suggerimenti utili su interventi a volte anche semplici ma sempre utili, con tempi di ritorno degli investimenti molte volte simili se non migliori al tanto "venduto" fotovoltaico. Altro motivo poi è che non è detto che il giudizio di un proprietario sia affidabile, si avrebbero quindi edifici automaticamente in classe G che magari non lo sono nemmeno (si pensi ad esempio ad un normalissimo appartamento dalle caratteristiche anche scadenti ma posto in un piano intermedio di un condominio abbastanza compatto e che quasi mai risulta in classe G). Quindi meglio tardi che mai, forse anche fuori dalle regioni virtuose partirà un meccanismo in grado di portare quanti più edifici ad essere riqualificati energeticamente, crisi permettendo.
HOME
HOME
sabato 8 dicembre 2012
Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni in edilizia
La guida contiene tutte le novità, in materia di potenziamento della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, introdotte dall'articolo 11 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83(cosiddetto"Decreto Sviluppo") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012.
In particolare nella Guida viene evidenziato che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (anziché di 48.000 euro) per unità immobiliare.
In sostanza, alla luce delle citate modifiche, l'agevolazione per gli anni 2012 e 2013 opera nel modo seguente:
Periodo d’imposta 2012:
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Periodo d’imposta 2013:
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
Nella Guida, viene anche precisato che: “se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%”.
Tenuto conto che, dal 1° luglio 2013, il limite ritorna a 48.000 euro, è evidente la convenienza, per i lavori realizzati in tale anno, di effettuare i pagamenti entro il 30 giugno 2013 (data entro la quale vale il maggior limite di 96.000 euro).
Anche se non espressamente specificato nella Guida, ricordiamo che il "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la nuova percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.
Ricordiamo anche che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
Iscriviti a:
Post (Atom)