La guida contiene tutte le novità, in materia di potenziamento della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, introdotte dall'articolo 11 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83(cosiddetto"Decreto Sviluppo") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012.
In particolare nella Guida viene evidenziato che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (anziché di 48.000 euro) per unità immobiliare.
In sostanza, alla luce delle citate modifiche, l'agevolazione per gli anni 2012 e 2013 opera nel modo seguente:
Periodo d’imposta 2012:
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Periodo d’imposta 2013:
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
Nella Guida, viene anche precisato che: “se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%”.
Tenuto conto che, dal 1° luglio 2013, il limite ritorna a 48.000 euro, è evidente la convenienza, per i lavori realizzati in tale anno, di effettuare i pagamenti entro il 30 giugno 2013 (data entro la quale vale il maggior limite di 96.000 euro).
Anche se non espressamente specificato nella Guida, ricordiamo che il "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la nuova percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.
Ricordiamo anche che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
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