lunedì 9 dicembre 2013

PEC PAES unione comuni bassa romagna. incontro divulgativo


Primi incontri per divulgare le azioni derivanti dall'adesione al Patto dei Sindaci per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'Europa ha infatti individuato nei Sindaci e nei Comuni lo strumento per arrivare a casa di tutti i cittadini e conseguire tre fondamentali obiettivi: riduzione delle emissioni, incremento fonti rinnovabili e risparmio energetico (riduzione consumi). Tali obiettivi non sono raggiungibili senza il coinvolgimento dell'edilizia e la riqualificazione energetica delle residenze che costituiscono una delle fonti maggiori di inquinamento e consumo di gas metano. Questi obiettivi sono anche fondamentali per poter pensare di uscire dalla crisi, in quanto la crisi attuale è anche una crisi energetica, non solo politica e finanziaria.







lunedì 14 ottobre 2013

L’EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il convegno sarà l’occasione per approfondire gli aspetti evolutivi della normativa in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici, alla luce del recepimento della Direttiva 2010/31/UE operata recentemente dal nostro Paese con il DL 63/2013 e la successiva Legge di conversione 90/2013, con le conseguenti modifiche del Decreto Legislativo 192/2005.

Alla luce di tali modifiche, sono in corso i lavori di aggiornamento complessivo della normativa regionale, con l’obiettivo di garantirne la coerenza con i provvedimenti nazionali fornendo nel contempo agli operatori un quadro univoco di riferimento.

Ne parleremo insieme venerdì 18 ottobre, ore 14.30.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI 
PRESTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Arena Regione Emilia-Romagna - “RICOSTRUIAMO L’EMILIA” - 
pad. 25 venerdì 18 ottobre, ore 14.30


Per l’accesso alla manifestazione SAIE 2013 avrete la necessità di un biglietto d’ingresso.
Registrandovi sul sito SAIE ed inserendo il Codice finale: SAIE2013 potrete comodamente stamparvi il Vostro titolo di ingresso gratuito.




HOME

lunedì 30 settembre 2013

DALL’ACE ALL’APE: MODIFICHE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA SACE


Come è noto, già con DGR 1366 del 26 settembre 2011 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica e di Attestato di Prestazione Energetica quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica” e prevedendo altresì che “L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari”.

Conseguentemente, dal 1° ottobre p.v. gli Attestati che il sistema informatico SACE rende disponibili in formato .pdf dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”.

Come indicato anche dalla circolare ministeriale
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/CircolarechiarimentiDL3Erev7agosto2013.pdf, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovraordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.

Infine si ricorda che, come già precedentemente indicato (si veda la comunicazione dello scorso 8 agosto in http://energia.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-home/entrano-in-vigore-le-disposizioni-di-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue), per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.


[fonte regione Emilia Romagna]

HOME

mercoledì 12 giugno 2013

Introdotte le sanzioni per violazioni inerenti certificazione energetica

Principali novità del Decreto legge
n. 63 del 4 giugno 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno 2013 il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, con il quale il nostro Paese recepisce la Direttiva 2010/31/UE, modificando profondamente i contenuti del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

L’adozione del provvedimento tramite decreto-legge trova motivazione di urgenza nella necessità di evitare la procedura di infrazione (già avviata) per mancato recepimento (il termine ultimo fissato in merito dalla direttiva medesima era il 12 luglio 2012).

Il provvedimento trova immediata applicazione, subito dopo la sua pubblicazione, salvo essere poi dover essere convertito in legge entro 60 giorni. Essendo mancata la concertazione con le Regioni (trattasi infatti di materia concorrente) a causa dell’urgenza di cui sopra, il Governo ha dichiarato la disponibilità di valutare eventuali osservazioni delle Regioni stesse in fase di conversione.

Il decreto in questione apporta numerose e significative modifiche (riportate in sintesi in Allegato) al quadro normativo attuale sia in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici oggetto di intervento edilizio, sia in materia di certificazione energetica.

Sottolineiamo che Il Decreto non comporta modifiche immediate a quanto previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna, che rimangono pienamente in vigore fino alla loro eventuale modifica. Entrano immediatamente in vigore invece le sanzioni.

In particolare, per quanto riguarda la introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica sottolineiamo che già la DGR 1366/2011 in Allegato 1 riporta la definizione di “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”, sancendo la loro sostanziale ed effettiva equivalenza.

NUOVI CANALI DI COMUNICAZIONE

La Regione Emilia-Romagna ha creato un profilo twitter per comunicare le attività, le news, i dati e le informazioni che riguardano l'energia dentro e fuori dall'Emilia-Romagna. Una particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative che nascono dalle attività dell'Ente, in special modo i requisiti di rendimento energetico degli edifici e la certificazione energetica.Il canale twitter sarà gestito a cura del Servizio Energia ed Economia Verde della Regione, si chiamerà @EnergiaER e potrete trovarlo a questo indirizzo.


Principali novità del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013

[...]
NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l’attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa “attestato di prestazione energetica dell’edificio”.
[...]

NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.

- Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione energetica (ACE), la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l’attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.

- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.


- Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.


HOME

martedì 4 giugno 2013

PROROGA ECO-BONUS dal 55% al 65%

Via libera del Consiglio dei Ministri all'eco bonus per le misure in favore dell'efficienza energetica in edilizia


Venerdì 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’eco-bonus fiscale per le misure a favore dell’efficienza energetica in edilizia e a quello sulle ristrutturazioni edilizie in scadenza a fine giugno. La proroga è estesa per 6 mesi, fino al 31 dicembre 2013, per le famiglie e singoli cittadini, mentre viene prorogata di un anno per interventi a livello condominiale.

Dal Consiglio dei Ministri sono emerse due importanti novità:
  • La prima riguarda l’eco-bonus in favore dell’efficienza energetica, che passa dal 55% fino al 65%;
  • La seconda, che le agevolazioni fiscali riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia al 50% sono estese ad arredi fissi, cucine, armadi a muro, bagni, fino ad un tetto di spesa massimo pari a € 10.000, che si andrà a sommare ai 96.000 euro di tetto massimo di spesa agevolabile.
Questo passo rappresenta un’importante misura di incentivo in un settore fortemente provato dalla crisi economica che ha perso, in questi anni, più di 550 mila addetti e ha determinato la scomparsa di migliaia di imprese del settore edilizio e relativo indotto.
Ricordiamo brevemente quali sono le misure previste dall’eco-bonus al 55%:
  • Interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti - (comma 344)
  • Interventi sugli involucri degli edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi - (comma 345)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - (comma 346)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia - (comma 347)
mentre, a partire dal 1° luglio 2013 le misure previste dall’eco-bonus al 65% subiscono una modifica al comma 347, che riguarderà solo interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Ciascuno di questi interventi è agevolabile fino ad un tetto massimo che varia per intervento. Tuttavia, dal 1° luglio cambierà la spesa massima agevolabile, dato che la percentuale di deducibilità sale al 65%. In sintesi:

Comma 344Comma 345Comma 346Comma 347
Fino al 30 giugno 2013€100.000
(55% di € 181.818,18)
€60.000
(55% di € 109.090,90)
€60.000
(55% di € 109.090,90)
€30.000
(55% di € 54.545,45)
Dal 1° luglio 2013€100.000
(65% di € 153.846,15)
€60.000
(65% di € 92.307,69)
€60.000
(65% di € 92.307,69)
€30.000
(65% di € 46.153,84)

Altra importante novità è la seguente: dal 1 luglio 2013 non sarà più agevolabile, tramite l’eco-bonus, l’installazione di impianti di riscaldamento a pompe di calore e impianti geotermici, ne lo sarà la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (modifica al comma 347).
Grazie all’eco-bonus si sono attivati negli anni oltre 1 milione di interventi che hanno generato investimenti per circa 18 miliardi di euro fornendo non solo un importante sostegno al mercato dell’edilizia, ma contribuendo sensibilmente al miglioramento delle prestazioni energetiche dei nostri edifici, con tutti i benefici connessi al risparmio economico ed ambientale.



giovedì 11 aprile 2013

PUBBLICATE LE REGOLE APPLICATIVE DEL CONTO TERMICO



PUBBLICATE LE REGOLE APPLICATIVE DEL CONTO TERMICO
A seguito di una consultazione pubblica con le Associazioni di categoria e con i Soggetti beneficiari degli incentivi e dopo aver recepito alcune osservazioni al testo, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)  ha pubblicato la versione definitiva delle Regole applicative del  “Conto Termico”, il regime di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni introdotto dal D.M. 28/12/2012.
Le "Regole applicative" disciplinano le modalità per accedere al meccanismo d’incentivazione, e soprattutto contengono la "scheda domanda" prevista dall’art. 7, comma 1, del citato decreto.
Ultimo step per avviare pragmaticamente la presentazione on line delle domande di incentivo è l'attivazione da parte del GSE del portale dedicato.
Scarica il documento





martedì 9 aprile 2013

LE GIORNATE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA


REGIONE EMILIA-ROMAGNA e ANCI-ER

promuovono l’incontro tra domanda ed offerta di servizi energetici.


Il 15 e 16 aprile 2013, presso la Sala Rustica al Piano Terra della Terza Torre di Viale Della Fiera 6 avranno luogo le “giornate dell’efficienza energetica”.

Si tratta di incontri divulgativi, che si pongono l’obiettivo di fornire una rassegna delle opportunità che il mercato dei servizi e delle tecnologie energetiche rende disponibili per il perseguimento dei propri obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili.

A tal fine la Regione Emilia-Romagna ha bandito nel luglio 2012 una manifestazione di interesse alla partecipazione all’evento, aperta a tutti i soggetti imprenditoriali che volessero presentare le proprie attività in materia di efficienza energetica, cui hanno risposto 35 aziende.

All’interno di ogni giornata sono previste diverse sessioni tematiche, per ciascuna delle quali è prevista una sintetica presentazione generale, seguita dalla presentazione dei servizi/prodotti offerti dalle aziende partecipanti.

Nell’ambito della manifestazione viene data ai partecipanti l’opportunità di allestire un desk per facilitare - mediante contatti bilaterali diretti - l’approfondimento delle tematiche illustrate.

L’occasione sarà colta per presentare anche alcuni “strumenti operativi” utili alla redazione del PAES, nati dalla collaborazione tra Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, sviluppati dalle strutture tecniche regionali ARPA ed ERVET e con il supporto di ANCI-ER.

Il programma dettagliato e maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla pagina web http://energia.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/2013/le-giornate-dellefficienza-eneregetica-incontro-tra-domanda-e-offerta-di-servizi.

domenica 7 aprile 2013

55% 2013 online sito ENEA

Finalmente online il sito dell'Enea per la registrazione finale degli interventi di riqualificazione energetica (55%) terminati dal 1.1.2013 al 30.06.2013

http://finanziaria2013.enea.it/index.asp












giovedì 21 febbraio 2013

mancato recepimento della direttive sull'efficienza energetica in edilizia


Il nostro Paese deve attuare la 2010/31/Ue.
Ha due mesi di tempo per evitare il giudizio della Corte di giustizia europea.
L'Italia rischia il rinvio di fronte alla Corte di Giustizia europea per il mancato recepimento della direttive sull'efficienza energetica in edilizia. La Commissione europea ha inviato al nostro Governo e ad altri 3 Paesi (Bulgaria, Grecia e Portogallo) la richiesta di notificare entro 2 mesi le misure per il rispetto delle regole europee sull'efficienza e risparmio energetico nei palazzi nuovi ed esistenti.
I 4 Stati, secondo Bruxelles, non hanno rispettato gli obblighi della direttiva 2010/31/Ue, che prevede che gli Stati membri stabiliscano e attuino dei requisiti minimi di consumo energetico, assicurino la certificazione di tali consumi e prevedano ispezioni regolari agli impianti di riscaldamento e di condizionamento. La direttiva, inoltre impone agli Stati membri di assicurare che, entro il 2021, tutti i nuovi edifici rientrino nella categoria dei cosiddetti "edifici a energia quasi zero".
In particolare, l'Italia è stata deferita insieme agli altri 3 Paesi per non aver recepito la normativa nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il rischio di un deferimento alla Corte Ue (e conseguenti multe in casi di condanna) per il nostro Paese appare assai concreto, considerato che, con il Parlamento sciolto e le elezioni politiche alle porte, sarà difficile recepire una direttiva così importante in appena 2 mesi. (fonte: Archinfo.it / Xclima news)


Il paradosso è che mentre faticosamente e ognuno per suo conto, stato e regioni completavano l'iter del recepimento della precedente normativa europea, ormai vecchia di molti anni, l'Europa ha emanato una nuova direttiva. Viene da chiedersi se il meccanismo di recepimento fortemente rallentato dal "federalismo" sia quello giusto per garantire velocità e efficienza nel rispetto delle norme europee. In sostanza attualmente lo stato recepisce una norma europea ma questa rimane lettera morta fino a quando le regioni non la avranno recepita a loro volta con più o meno modifiche. Salvo poi diventare legge (la norma statale) nel caso le regioni rimangano inerti e non facciano una propria legge. Le leggi regionali però dovrebbero allinearsi a quella nazionale.... Insomma il classico pasticcio all'Italiana che ora ci porta ad avere una "nuova legge sui requisiti energetici edilizi" che in realtà è una vecchia legge datata e superata a livello europeo!




HOME

lunedì 28 gennaio 2013

Osservazioni Conto Energia Termico

Il Decreto del 28 dicembre 2012 istituisce il cosiddetto "Conto Termico" finalizzato ad incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di piccole dimensioni di efficientamento energetico.

Il GSE ha il compito, entro il 2 febbraio 2013, di emanare le Regole Applicative per definire le modalità di individuazione degli incentivi a cui l'impianto può accedere e le modalità di accesso alle tariffe stesse.
Al riguardo, il Gestore dei Servizi Energetici, con comunicato del 17 gennaio 2013, invita i beneficiari degli incentivi (produttori di materiali, componenti, apparecchi e sistemi del settore dell'industria e dell'edilizia per l'efficienza energetica, Amministratori di condominio, Rappresentanze istituzionali della PA e dei Consumatori) ad inoltrare suggerimenti e osservazioni tecniche in merito alla procedura di assegnazione degli incentivi, ancora in via di definizione.
Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 31 gennaio all'indirizzo di posta elettronica contotermico.regole@gse.it.

(fonte Acca News)

HOME

venerdì 4 gennaio 2013

conto energia termico


Conto Termico, in Gazzetta il decreto con incentivi fino al 40%
In vigore lo stanziamento di 900 milioni per piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili
04/01/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Conto termico. Il decreto, firmato il 28 dicembre scorso dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Politiche agricole, incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica. 900 milioni per privati e PAPer incentivare i piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono stanziati 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. L'incentivo copre il 40% dell'investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base all'intervento e alla potenza dell'impianto, come indicato nell'Allegato I. Come si legge nella versione definitiva del decreto, per soggetti privati si intendono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Per accedere agli incentivi, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO. L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico. Interventi incentivabiliTra gli interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti diedifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:- l' isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;- l'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest. Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;- l' installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell'incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali. Come funzionano gli incentiviAnche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Per gli interventi sull'involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell'incentivo è di 250.000 euro(quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l'incentivo sarà comunque di 250.000 euro).Per le finestre, il valore massimo dell'incentivo è di 45.000 europer le zone climatiche A, B e C, e di 60.000 europer le zone climatiche D, E ed F. Per le caldaie a condensazionefino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell'incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.Per i sistemi di schermatura e ombreggiamentofissi o mobili, il valore massimo dell'incentivo è di 20.000 euro, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro (Leggi Tutto).Ammissibilità agli incentiviPer accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime. Le caldaie a biomassa, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone. Sono esclusequelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali. Per le pompe di calore elettriche e a gas, l'incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell'impianto, della zona climatica, dell'energia prodotta e delle prestazioni dell'impianto.Per gli scaldacqua a pompa di calorel'incentivomassimo è di 400 euro per impianti fino 150 litri e di 700 euro oltre i 150 litri. Per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l'incentivo è calcolato in relazione all'energia prodotta, alla potenza dell'impianto, alle ore di fuzionamento, alla zona climatica e all'emissione di polveri.Sul solare termico e solar cooling, l'incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mq fino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l'incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento (Leggi Tutto). Come fare domandaI soggetti che intendono accedere all'incentivo devono presentare domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L'istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web. Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l'iscrizione in appositi registri. Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. La domanda deve inoltre essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità. All'istanza vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l'asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l'autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.Se richiesti, devono essere presentati anche l'attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.In particolare, per gli interventi di isolamento termico, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Per la sostituzione di finestre, l'installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l'installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva quando l'intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.



Disponibile app per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_francesco_galloppa.Conto_energia_termico_2013&feature=search_result