Blog personale del Certificatore n. 00050 della Regione Emilia Romagna
giovedì 20 dicembre 2012
venerdì 14 dicembre 2012
Stop alle autodichiarazioni in classe G
Sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 relativo alla “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”.
Il decreto risponde alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia ed in particolare rimuove la possibilità per i proprietari degli immobili di autocertificare in classe classe G il proprio immobile (possibilità che era in in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2002/91/CE).
Tale possibilità era comunque già preclusa dalle normative regionali più evolute come quella dell'Emilia Romagna (regione in cui appunto non vi è mai stata la possibilità di autodichiarazione in classe G).
Nello stesso decreto sono poi elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa:
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, scheletri strutturali. Anche in questo caso niente di nuovo almeno nella nostra regione dove tali edifici erano già ampiamente esentati dalla certificazione.
E' ovvio che la possibilità di autodichiarare un edificio in classe G oltre a violare un principio normativo europeo va anche contro il buonsenso. L'esperienza della certificazione dice che un bravo certificatore è più che mai utile in presenza di edifici vecchi o scadenti o estremamente energivori, proprio per la parte di certificazione fondamentale costituita dai CONSIGLI!. Estremizzando si può dire che certificare solo edifici nuovi porta il certificatore a essere solo un fornitore di un ennesimo "pezzo di carta". Certificare un edificio vecchio e scadente vuol dire invece se si lavora bene fare un'importante opera di informazione e sensibilizzazione fornendo spesso suggerimenti utili su interventi a volte anche semplici ma sempre utili, con tempi di ritorno degli investimenti molte volte simili se non migliori al tanto "venduto" fotovoltaico. Altro motivo poi è che non è detto che il giudizio di un proprietario sia affidabile, si avrebbero quindi edifici automaticamente in classe G che magari non lo sono nemmeno (si pensi ad esempio ad un normalissimo appartamento dalle caratteristiche anche scadenti ma posto in un piano intermedio di un condominio abbastanza compatto e che quasi mai risulta in classe G). Quindi meglio tardi che mai, forse anche fuori dalle regioni virtuose partirà un meccanismo in grado di portare quanti più edifici ad essere riqualificati energeticamente, crisi permettendo.
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sabato 8 dicembre 2012
Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni in edilizia
La guida contiene tutte le novità, in materia di potenziamento della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, introdotte dall'articolo 11 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83(cosiddetto"Decreto Sviluppo") convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012.
In particolare nella Guida viene evidenziato che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 50% (al posto del 36%) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro (anziché di 48.000 euro) per unità immobiliare.
In sostanza, alla luce delle citate modifiche, l'agevolazione per gli anni 2012 e 2013 opera nel modo seguente:
Periodo d’imposta 2012:
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro;
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di 96.000 euro al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Periodo d’imposta 2013:
- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti;
- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
Nella Guida, viene anche precisato che: “se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%”.
Tenuto conto che, dal 1° luglio 2013, il limite ritorna a 48.000 euro, è evidente la convenienza, per i lavori realizzati in tale anno, di effettuare i pagamenti entro il 30 giugno 2013 (data entro la quale vale il maggior limite di 96.000 euro).
Anche se non espressamente specificato nella Guida, ricordiamo che il "temporaneo potenziamento" dell'agevolazione opera anche per la realizzazione o l'acquisto di box (o posti auto) di nuova costruzione, pertinenziali ad abitazioni, per i quali la nuova percentuale del 50% si deve comunque applicare sui costi di costruzione attestati dall’impresa cedente, da assumere sino ad un massimo di 96.000 euro.
Ricordiamo anche che possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
giovedì 4 ottobre 2012
sabato 25 agosto 2012
foglio di calcolo per risparmio energetico
Tramite questo foglio di calcolo elaborato da http://www.mygreenbuildings.org/ è possibile stimare il risparmio ottenibile con alcuni dei più frequenti interventi di riqualificazione energetica. Il passo successivo è quello di far eseguire una certificazione energetica corredata da consigli appropriati.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhUc6wYhA4aMdEkzWldSQm8wRlFJOW5JQlM4cW1xd0E
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https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhUc6wYhA4aMdEkzWldSQm8wRlFJOW5JQlM4cW1xd0E
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lunedì 30 luglio 2012
Programma di calcolo utilizzato.
Termo certificato CTI alla norma UNI/TS 11300-4:2012 | |
Nuovo Termo 2.2:
Scarica il certificato di conformità di Termo alla norma UNI/TS 11300-4:2012. HOME |
mercoledì 25 luglio 2012
Modifiche al 36% e al 55%, tutto 50% da subito ma per poco
Tralasciando per ora i commenti;
Gli effetti pratici del Decreto Legge “Misure urgenti per l’avanzamento dell’agenda per la crescita sostenibile”
Fino al 31 dicembre 2012
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa con aliquota di detrazione al 55%.
• Interventi di ristrutturazione: aumento dell’aliquota di detrazione al 50% e aumento dei massimali di detrazione a 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa e riduzione dell’aliquota di detrazione al 50%.
• Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione al 50% e massimale di detrazione di 96.000 euro.
Dal 1° luglio 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le detrazioni scompaiono.
• Interventi di ristrutturazione: le detrazioni, stabilizzate, sopravvivono con aliquota al 36% massimale
di detrazione di 48.000 euro.
per approfondire
http://www.uncsaal.it/option,com_docman/task,doc_download/gid,440/Itemid,376.html
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Gli effetti pratici del Decreto Legge “Misure urgenti per l’avanzamento dell’agenda per la crescita sostenibile”
Fino al 31 dicembre 2012
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa con aliquota di detrazione al 55%.
• Interventi di ristrutturazione: aumento dell’aliquota di detrazione al 50% e aumento dei massimali di detrazione a 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: conferma dell’attuale normativa e riduzione dell’aliquota di detrazione al 50%.
• Interventi di ristrutturazione: aliquota di detrazione al 50% e massimale di detrazione di 96.000 euro.
Dal 1° luglio 2013
• Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: le detrazioni scompaiono.
• Interventi di ristrutturazione: le detrazioni, stabilizzate, sopravvivono con aliquota al 36% massimale
di detrazione di 48.000 euro.
per approfondire
http://www.uncsaal.it/option,com_docman/task,doc_download/gid,440/Itemid,376.html
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giovedì 28 giugno 2012
Ristruttura la tua casa spendendo la meta' - Bonus fiscale del 50%
Con il decreto sviluppo varato dal governo aumentano le detrazioni per le spese effettuate per la ristrutturazione dell’abitazione. La detrazione Irpef sale al 50% e l'importo massimo delle spese è pari a 96mila euro fino al 30 giugno 2013. Si applica per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% per il risparmio energetico prosegue con le regole precedenti senza modifiche, sia per i lavori agevolati, sia per i tetti di spesa.
La possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% della spesa sostenuta per la riqualificazione energetica dell’involucro degli edifici equivale a uno sconto netto sul costo dell’intervento. I vantaggi si sommano ai risparmi sulle spese energetiche future e al maggior comfort abitativo, che varia in funzione delle tecniche e dei materiali isolanti.
Interventi detraibili
Potrete detrarre dall’IRPEF costi fino a 96.000 Euro per lavori d’isolamento termico inerenti a:
Potrete detrarre dall’IRPEF costi fino a 96.000 Euro per lavori d’isolamento termico inerenti a:
- Pareti esterne
- Tetti e Coperture
- Pavimenti e Portici
- Pareti e soffitti acustici
giovedì 21 giugno 2012
martedì 12 giugno 2012
Riqualificare in sicurezza
Spesso si sente dire che costerebbe molto meno mettere in sicurezza gli edifici piuttosto che ripararli dopo un terremoto. Analogamente nel campo del risparmio energetico si spenderebbe molto meno nel tempo riqualificando gli edifici piuttosto che lasciandoli senza coibentazione e spendendo sempre di più in bollette. Un approccio corretto alla riqualificazione dovrebbe secondo me portare a considerare un intervento che porti ad un aumento della coibentazione ma anche ad una verifica delle strutture. Sempre rifacendosi al recente terremoto si è visto ad esempio come troppi tetti pieni di fotovoltaico siano crollati perché il capannone era tutto tranne che antisismico. Se si confronta il costo del fotovoltaico con quanto sarebbe probabilmente servito a connettere correttamente i vari elementi strutturali solo appoggiati si capisce quanto sia stata antieconomica la scelta fatta. La natura interviene ancora una volta per dare i suoi insegnamenti e sta a noi ascoltarli e metterli in pratica: non si può più pensare di coibentare un edificio (o riempirlo di fotovoltaico) senza fare anche una verifica strutturale e senza semmai se necessario introdurre almeno dei semplici elementi quali le catene (ad esempio per edifici in muratura) o giunzioni di elementi prefabbricati semplicemente appoggiati. Gli edifici progettati con le attuali normative sono estremamente sicuri e consumano pochissimo ma tali normative sono entrate a pieno regime da pochi anni, tutto il resto è poco sicuro e consuma molto. La crisi poi ha portato e porterà a costruire sempre meno nuovi edifici. Quindi la riqualificazione (eventualmente tramite demolizione e ricostruzione) è la fondamentale sfida che aspetta i tecnici italiani, si spera aiutati da opportune norme e incentivi. Oggi più che mai i tecnici devono avere la funzione di spiegare l’importanza della messa in sicurezza strutturale degli edifici (o almeno della loro verifica) specialmente nel momento in cui si prende in esame una riqualificazione energetica, magari spinti dal continuo aumento dei costi energetici o dagli incentivi quali ad esempio il 55%. Infatti le bollette in aumento sospingono le persone a porsi la problematica dei consumi. Purtroppo gli eventi sismici danno molte meno avvisaglie e quando si manifestano è troppo tardi per pensare alla messa in sicurezza. Bisogna pensarci prima.
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giovedì 24 maggio 2012
Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte di giustizia Ue
Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte di giustizia Ue
La Commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. “La normativa italiana infatti non è conforme alledisposizioni relative agli attestati di rendimento energetico” - scrive l'Ue.
Gli immobili, spiega una nota della Commissione Ue, sono all'origine di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di Co2 nell'Unione europea. Per questo la normativa europea punta a ridurre in misura rilevante il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'Ue.
La direttiva europea prevede che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo fornisca a sua volta al futuro acquirente o locatario. Tale attestato e le relative ispezioni devono essere compilati ed eseguiti da esperti qualificati e/o accreditati.
In Italia la Direttiva 2010/31/Ue è stata recepita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" nelle quali però si prevede che per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq il proprietario possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una dichiarazione in cui si afferma che l'edificio è di classe energetica G e i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. Le stesse norme sono anche carenti dell’ultimo decreto attuativo concernente i requisiti dei tecnici qualificati, i certificatori.
Con il pretesto dell'autocertificazione, nelle Regioni dove non è stata introdotta una legge regionale ad hoc (Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, che hanno accolto in toto le linee guida nazionali), la classe G è divenuta la classe energetica preferita nella stragrande maggioranza delle compravendite. Permettendo così al venditore di risparmiare il costo del certificato energetico, ma al tempo stesso annullando il ruolo della certificazione energetica nella lotta contro lo sperpero di energia.
Fortunatamente il governo dovrebbe a breve correre ai ripari per sanare i rilievi mossi dall’UE, entro l’estate infatti è previsto un decreto per cancellare la possibilità di autocertificare gli immobili in classe energetica G e, a breve, potrebbe arrivareal traguardo anche la nuova stesura delle linee guida nelle quali verrà definita la figura del certificatore energetico.
AGGIUNGO IO CHE: L'Emilia Romagna nella sua normativa ha invece correttamente fin da subito applicato la norma europea, quindi da noi non cambia nulla. E' peraltro ridicolo che in passato lo "stato italiano" abbia tentato di discolparsi da questi rilievi europei facendo un discorso del genere: "è vero che la normativa statale è sbagliata ma tante regioni invece (come Emilia R. e Lombardia) hanno recepito autonomamente e correttamente la norma......". Per fortuna i tempi dei buffoni sembra siano finiti!
lunedì 21 maggio 2012
seminario tecnico su certificazione energetica
Entrano in vigore il prossimo 31 maggio i nuovi requisiti in materia di rendimento energetico degli edifici, previsti dalla DGR 1366/2011 con riferimento all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Sarà infatti necessario, a partire da quella data, assicurare non solo la copertura con FER del 50% del fabbisogno dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche del 35% dei consumi complessivi di energia termica dell’edificio (per gli usi residenziali costituiti dalla somma del consumo per climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria). Tale quota salirà al 50% a partire dal 1° gennaio 2015.
Per consentire il calcolo degli apporti da FER, è stata recentemente resa disponibile la specifica tecnica UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”, cui faranno seguito le indicazioni per il calcolo della quota di copertura sul fabbisogno complessivo.
Per fare il punto della situazione, ed approfondire le tematiche connesse alla progettazione ed alla certificazione energetica degli edifici alla luce delle nuove disposizioni, l’Organismo di Accreditamento della Regione Emilia-Romagna promuove un seminario tecnico che si svolgerà a Bologna nella mattinata di martedì 29 maggio p.v. presso la Sala A – Terza Torre – Viale della Fiera, 8 (La grande affluenza di pubblico, e la concomitanza con i tragici eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, ha provocato notevoli difficoltà organizzative e logistiche (culminate con la brusca interruzione dei lavori) di cui ci scusiamo con gli intervenuti)
RIPROGRAMMATO PER IL 20 GIUGNO 2012
ATTI DEL CONVEGNO
attestato di partecipazione
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Per consentire il calcolo degli apporti da FER, è stata recentemente resa disponibile la specifica tecnica UNI/TS 11300-4 “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria”, cui faranno seguito le indicazioni per il calcolo della quota di copertura sul fabbisogno complessivo.
Per fare il punto della situazione, ed approfondire le tematiche connesse alla progettazione ed alla certificazione energetica degli edifici alla luce delle nuove disposizioni, l’Organismo di Accreditamento della Regione Emilia-Romagna promuove un seminario tecnico che si svolgerà a Bologna nella mattinata di martedì 29 maggio p.v. presso la Sala A – Terza Torre – Viale della Fiera, 8 (La grande affluenza di pubblico, e la concomitanza con i tragici eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, ha provocato notevoli difficoltà organizzative e logistiche (culminate con la brusca interruzione dei lavori) di cui ci scusiamo con gli intervenuti)
RIPROGRAMMATO PER IL 20 GIUGNO 2012
ATTI DEL CONVEGNO
attestato di partecipazione
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domenica 8 aprile 2012
Targhetta
La regione Emilia Romagna ha approvato (fra le altre modifiche alla delibrea 156, norma regionale di riferimento per la certificazione energetica e i requisiti minimi) una norma che obbliga ad esporre vicino ai numeri civici una targhetta inerente la certificazione energetica. La cosa non è cos'ì facile (di che materiale? chi la paga? chi la fa? come fare in caso di diverse classi per diversi interni, alcuni certificati e altri no?).
La prima considerazione è che per gli edifici nuovi, siccome il numero civico viene richiesto a fine lavori, al Comune, che lo fornisce (a spese dell'interessato), si potrebbe indicare ai Comuni di fare un civico che contenga anche gia tutte le indicazioni della certicazione (in formati e modalità diverse che si tratti di singolo edificio o di condominio con diversi interni). Nel caso infatti di nuove edificazioni si ha l'obbligo di certificare gli appartamenti a fine lavori pertanto sarebbe semplice al momento di richiedere i numeri civici o gli interni fornire anche la relativa classe energetica. Cos'ì si avrebbe un prodotto sicuramente ben fatto e dai costi contenuti (i numeri civici non costano molto in quanto le ditte che li fanno penso abbiano delle convenzioni con i Comuni).
Per la certificazione di edifici singoli esistenti (intendendo in questo caso per singoli quelli che hanno un proprio numero civivo), sarebbe poi semplice chiedere al Comune una nuova targhetta col vecchio numero civico ma con in più l'indicazione della certificazione, anzichè produrre una nuova "patacca" da attaccare di fianco al numero civico.
Il problema maggiore lo si ha nei condomini esistenti (o comunque laddove vi sono dei numeri civici con "interni"). In questo caso i problemi sono vari, perchè le certificazioni si fanno quando servono, in periodi differenti, ecc. ecc. Come fare? Bè basterebbe prevedere una griglia che riguardi l'intero edificio con una casella vuota per ogni interno, poi in occasione di ogni certificazione si dovrà appiccicare una targhetta contenente solo il colore (da verde a rosso), la classe (A-G) numero e data certificato e naturalmente interno di appartenenza.
Cos'ì anche il colpo d'occhio sarebbe preservato in quanto da lontano vedrei una tabella con un colore dominante (bianco in caso di poche certificazioni, rosso in caso di classe G dominante, ecc. ecc.).
HOME PAGE BUCCHISILVESTRI
La prima considerazione è che per gli edifici nuovi, siccome il numero civico viene richiesto a fine lavori, al Comune, che lo fornisce (a spese dell'interessato), si potrebbe indicare ai Comuni di fare un civico che contenga anche gia tutte le indicazioni della certicazione (in formati e modalità diverse che si tratti di singolo edificio o di condominio con diversi interni). Nel caso infatti di nuove edificazioni si ha l'obbligo di certificare gli appartamenti a fine lavori pertanto sarebbe semplice al momento di richiedere i numeri civici o gli interni fornire anche la relativa classe energetica. Cos'ì si avrebbe un prodotto sicuramente ben fatto e dai costi contenuti (i numeri civici non costano molto in quanto le ditte che li fanno penso abbiano delle convenzioni con i Comuni).
Per la certificazione di edifici singoli esistenti (intendendo in questo caso per singoli quelli che hanno un proprio numero civivo), sarebbe poi semplice chiedere al Comune una nuova targhetta col vecchio numero civico ma con in più l'indicazione della certificazione, anzichè produrre una nuova "patacca" da attaccare di fianco al numero civico.
Il problema maggiore lo si ha nei condomini esistenti (o comunque laddove vi sono dei numeri civici con "interni"). In questo caso i problemi sono vari, perchè le certificazioni si fanno quando servono, in periodi differenti, ecc. ecc. Come fare? Bè basterebbe prevedere una griglia che riguardi l'intero edificio con una casella vuota per ogni interno, poi in occasione di ogni certificazione si dovrà appiccicare una targhetta contenente solo il colore (da verde a rosso), la classe (A-G) numero e data certificato e naturalmente interno di appartenenza.
Cos'ì anche il colpo d'occhio sarebbe preservato in quanto da lontano vedrei una tabella con un colore dominante (bianco in caso di poche certificazioni, rosso in caso di classe G dominante, ecc. ecc.).
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Salviamo il futuro delle rinnovabili
Salviamo il futuro delle rinnovabili
Il 18 Aprile in piazza per le energie pulite
Ore 11:00
Piazza Montecitorio, Roma
Le fonti pulite stanno cambiando il sistema energetico italiano con vantaggi che diventano sempre più evidenti in termini di produzione (che ha raggiunto il 26,6% rispetto ai consumi elettrici nel 2011), di riduzione delle spese legate al protocollo di Kyoto, di creazione di oltre 100mila nuovi posti di lavoro, ma anche economici complessivi per il Paese e oggi anche di riduzione del costo dell’elettricità nel mercato elettrico all’ora di picco grazie al solare e all’eolico.
Questa prospettiva è in pericolo, proprio perché sta mettendo in crisi i grandi gruppi energetici e gli impianti di produzione di energia elettrica da carbone, petrolio e gas. E’ in corso una campagna mediatica che sta mettendo in luce solo i rischi e gli impatti in bolletta di questa crescita e non gli enormi vantaggi per il Paese, i cittadini e le aziende da una prospettiva di investimento in un modello energetico pulito, efficiente, distribuito. Purtroppo, invece di approvare i decreti attuativi per le rinnovabili termiche e quelle elettriche (fotovoltaico escluso) che si attendono da settembre, ora si parla di tagli radicali degli incentivi per il fotovoltaico con un, nuovo, quinto conto energia e di limiti e tagli per tutte le altre fonti. Soprattutto, si vuole mettere tetti annui di spesa, aste difficilmente efficaci e registri per ogni tipologia di impianto che non sia domestico, togliendo ogni certezza agli investimenti.
Il mondo delle rinnovabili, le imprese nate in questi anni, gli oltre 100mila nuovi occupati, le associazioni di settore e ambientaliste scendono in piazza per contrastare questa prospettiva. Non è accettabile che decisioni di questo genere vengano prese senza un confronto trasparente e una seria analisi costi/benefici. Soprattutto, noi pensiamo che le rinnovabili debbano essere al centro del futuro energetico dell’Italia.
SOS Rinnovabili invita tutti a mobilitarsi, manifestando il 18 aprile a Roma e diffondendo l’iniziativa quanto più possibile.
mercoledì 25 gennaio 2012
arriva il 31 maggio!
L'ultima modifica della norma regionale sulla certificazione energetica effettuata dalla regione Emilia Romagna entrata in vigore in novembre 2011 stabilisce fra le altre cose che per i permessi di costruire (e dia, scia, ecc. ecc.) presentati dopo il 31 maggio 2012 scattano obblighi maggiorati per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. Ora anche se è auspicabile comunque inserire ad esempio pannelli solari termici e fotovoltaici nei nuovi edifici, un conto è farlo per scelta (e averne magari degli incentivi) e un conto è farlo per obbligo (ragion per cui non si ha diritto a nessun incentivo). Visti i tempi tecnici per concepire e presentare un intervento edilizio (nel caso vi siano pareri poi occorre ottenerli in determinati casi preventivamente) direi che siamo agli sgoccioli!
estratto inerente (DL 3 marzo 2011 n. 28):
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili,
- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e
- delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula: P = 1/K * S
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un
coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2017
tutta la presentazione alla DGR 1366 del 26/09/2011 (che modifica gli allegati della DAL n. 156 del 2008, Regione Emilia Romagna)
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estratto inerente (DL 3 marzo 2011 n. 28):
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili,
- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e
- delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula: P = 1/K * S
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un
coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2017
tutta la presentazione alla DGR 1366 del 26/09/2011 (che modifica gli allegati della DAL n. 156 del 2008, Regione Emilia Romagna)
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mercoledì 11 gennaio 2012
OBBLIGO CERTIFICAZIONE NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI
Dal 1° gennaio 2012 (In Emilia Romagna in realtà già vigenti da ottobre 2011) sono scattati nuovi obblighi in merito alla prestazione energetica degli edifici previsti a livello nazionale. Disposizioni simili anche per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.
Il D.Lgs. n. 28 di marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l’art.13 stabilisce quindi che tutti gli annunci commerciali di vendita, dall’editoria, alla tabellonistica fino ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita [FONTE: ANIT]. Approfondimento
Non è prevista nessuna sanzione ad oggi (in Emilia Romagna)
Gli annunci per essere corretti devono riportare due dati:
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Non è prevista nessuna sanzione ad oggi (in Emilia Romagna)
Gli annunci per essere corretti devono riportare due dati:
la classe energetica (da A a G)
l'indice "Ep tot" in kWh/m2/anno (es. 100 kWh/m2/anno)
es: classe A Ep tot = 30 kWh/mq/anno
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